In linea con la legge delega prevista dal precedente Governo, il
Consiglio dei Ministri n. 42 del 27 marzo, su proposta del
Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e dei Ministri del
lavoro, salute e politiche sociali, Maurizio Sacconi, delle
infrastrutture, Altero Matteoli, e dello sviluppo economico,
Claudio Scajola, ha
approvato uno schema di decreto legislativo
che modifica ed integra in maniera decisiva la normativa vigente in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, proseguendo il
processo di complessiva rivisitazione e ammodernamento delle regole
sulla sicurezza iniziato con la legge delega n. 123 del 2007 e
culminato nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico
in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro).
Come anticipato dal Ministro Sacconi, la bozza di decreto resta,
comunque, aperta a nuove modifiche che avverranno dopo l'esame da
parte della Conferenza Stato-Regioni, l'esame delle Commissioni
parlamentari e una consultazione delle parti sociali. Il
provvedimento messo a punto porterà, comunque, importanti novità
sul tema della semplificazione che la precedente stesura non aveva
tenuto in considerazione, soprattutto per una redazione troppo
frettolosa causata dal fatto che la stessa è stata terminata in
piena campagna elettorale ed in un contesto di contrapposizione tra
tutte le organizzazioni sindacali da un lato e tutte le
organizzazioni dei datori di lavoro dall'altro.
Le principali modifiche che il provvedimento apporterà riguardano:
- l'inserimento all'interno del documento di valutazione dei
rischi di una sezione dedicata ai lavoratori precari, innovazione
coerente con le modifiche introdotte dalla Legge Biagi;
- la certificazione della qualità organizzativa adottata che
sposti l'approccio dalle regole agli obiettivi, dal profilo formale
e formalistico a quello dei risultati, con una seria collaborazione
con le parti sociali, dettata dall'obiettivo di condividere i modi
sostanziali di come si fa sicurezza;
- il potenziamento dell'attività dell'INAIL, finalizzata in
particolare alla riabilitazione e al reinserimento dei lavoratori
vittime degli infortuni sul lavoro;
- gli organi di vigilanza, con disposizioni che rendono più
robusta la collaborazione, tale da consentire un più robusto
intervento dei corpi ispettivi centrali;
- il regime sanzionatorio.
Più di ogni altra cosa, l'ultimo punto ha suscitato non poche
perplessità da parte di tutte le parti sociali. Nel corso della
conferenza stampa, il Ministro Sacconi ha chiarito che
Non è
vero l'assunto che maggiore è la sanzione e maggiore è la
sicurezza. Quando, invece, se è vero che l'insufficienza della
sanzione può determinare insufficienza di deterrenza per gli
adempimenti che sono necessari, è vero, però, anche che oltre una
certa soglia la sproporzione della sanzione può determinare
attenzione solo agli aspetti formalistici e disattenzione verso gli
aspetti sostanziali.
L'impianto sanzionatorio è rimasto complessivamente come quello
precedente: l'arresto rimane come sanzione alternativa all'ammenda,
rimane anche come unica sanzione nel caso di alcune violazioni
sostanziali; è stato stabilito un netto confine tra le sanzioni e
le ammende sia pecuniarie che amministrative, stabilendo che il
penale ha senso ogni volta che la violazione è sostanziale
direttamente o indirettamente, e che l'amministrativo ha senso ogni
volta che la violazione è certamente solo formale e non ha neanche
indirettamente un nesso con la violazione sostanziale.
La modifica all'impianto sanzionatorio è partita dall'assunto di
base che il vecchio regime previsto dal Dlgs 626/1994 è da sempre
stato considerato da tutti gli esperti della sicurezza una sorta di
testo sacro. Proprio per questa motivazione il vecchio regime
sanzionatorio della 626 è stato attualizzato con il tasso di
inflazione cumulato nel tempo, che darebbe il 36%, e andando oltre
si è stabilito di aumentare il vecchio regime di una misura pari al
50% delle sanzioni del 1994. Questo, rispetto al dlgs 81/2008, fa
si che alcune sanzioni siano maggiori e altre minori. Ma Andando
oltre la 626 e il Dlgs 81, si è stabilito un
meccanismo di
adeguamento della sanzione mediante avviene un adeguamento
della stessa con una certa periodicità, evitando che a distanza di
tempo sia necessaria un'altra legge che adegui nuovamente il regime
sanzionatorio ai tassi di inflazione reali.
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