NORME TECNICHE E PIANO CASA

15/04/2009

All’ordine del giorno del preconsiglio dei Ministri che dovrebbe riunirsi stamattina i due provvedimenti sul “Piano casa”.
Si tratta, come è possibile rilevare nell’accordo siglato tra Governo e Regioni lo scorso 31 marzo, prima del terremoto dell’Aquila, di un decreto legge contenente la semplificazione di alcune procedure e di un disegno di legge contenente la delega al Governo per l’aggiornamento della normativa edilizia ed urbanistica.
Non si conosce, ancora, la nuova versione del decreto legge ma, ormai, è certo che lo stesso sbloccherà le norme tecniche antisismiche mai entrate in vigore, per i continui rinvii legislativi e che, dal mese di febbraio scorso, sono state completate con la Circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 febbraio 2009, n. 617 recante Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Relativamente al Piano casa ed alle norme antisismiche, nel decreto legge spariranno le norme relative alle “Semplificazioni in materia antisismica” ed, anzi, dovrà essere applicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2008 e, precisamente, il capitolo 8 dello stesso che si riferisce alle costruzioni esistenti.
Nel caso, dunque, di:
  • sopraelevazioni;
  • ampliamento della costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
  • variazioni di destinazione d’uso;
  • interventis strutturali che comportino la trasformazione della costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal preesistente,
in riferimento a quanto previsto al capitolo 8 del citato Decreto Ministeriale, occorrerà procedere, obbligatoriamente, ad un intervento di adeguamento con contestuale valutazione della sicurezza di tutto l’organismo strutturale.

Il progetto dell’intervento di adeguamento, per qualsiasi tipologia costruttiva, dovrà contenere:
  • la verifica della struttura prima dell’intervento con identificazione delle carenze e del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo Stato limite ultimo (e lo Stato limite di esercizio se richiesto);
  • la scelta motivata del tipo di intervento;
  • la scelta delle tecniche e/o dei materiali;
  • il dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali elementi strutturali aggiuntivi;
  • l’analisi strutturale considerando le caratteristiche della struttura post-intervento;
  • la verifica della struttura post-intervento con determinazione del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo Stato limite ultimo (e lo Stato limite di esercizio se richiesto);
Nel caso di costruzioni in muratura dovranno essere valutati e curati i seguenti aspetti:
  • miglioramento dei collegamenti tra solai e pareti o tra copertura e pareti e fra pareti confluenti in martelli murati ed angolate;
  • riduzione ed eliminazione delle spinte non contrastate di coperture, archi e volte;
  • rafforzamento delle pareti intorno alle aperture.
Ricordiamo, anche, che nella redazione del progetto di adeguamento è necessario fare riferimento, anche, al Capitolo 8 della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 febbraio 2009, 617 recante “Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”.

Per il premio di cubatura del 35%, previsto nel caso di demolizione e ricostruzione, le nuove costruzioni dovranno essere realizzate sia con impianti che privilegino il risparmio energetico sia nel pieno rispetto delle norme antisismiche.
Nel caso, poi, di costruzioni esistenti, il Governo sta studiando la possibilità di estendere la detrazione Irpef del 55% anche a coloro che metteranno in sicurezza la propria abitazione utilizzando il decreto ministeriale 14/1/2008 e la Circolare n. 617/2009.

LA LUNGA STORIA DELLE NORME TECNICHE E DELLE VARIE PROROGHE
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/3/2003 recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.”
L’Ordinanza 3274, in verità non è mai entrata in vigore perché già in origine prevedeva un periodo transitorio di 18 mesi in cui era possibile utilizzare le norme precedenti e, quindi, i decreti attuativi delle leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974; l’ordinanza doveva, quindi, entrare in vigore il 8 novembre 2004 ma fu prorogata più volte e sino al 23/10/2005.

Decreto ministeriale 14/9/2005 recante “Norme tecniche per le costruzioni” pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 23/10/2005 la cui entrata in vigore è stata più volte prorogata sino al 31/12/2007.

Decreto ministeriale 14/1/2008 recante “Approvazione delle nuove norme tecniche” pubblicato sul supplemento alla Gazzetta ufficiale del 4/2/2008 la cui entrata in vigore fissata per il 5 marzo 2008 è stata più volte prorogata in atto sino al 30/6/2010.

Decreto ministeriale 6/5/2008 recante “Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2/7/2008
Si tratta del decreto che ha reso operativo il Capitolo 11,7 e le tabelle 4.4.III e 4.4.IV relativo alle costruzioni in legno.

Circolare ministeriale 2/2/2009 n. 617 recante “Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008” pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale del 26/2/2009.

In definitiva, oggi, sin quando non sarà ritirata l’ultima proroga al 30/6/2010, possono essere applicate, in tutti gli edifici privati sia le norme di cui al D.M. 14/9/2005 sia quelle di cui al D.M. 14/1/2008 che le previdenti norme di cui ai decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.
Le verifiche tecniche e le nuove progettazioni, invece, degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso devono essere sempre effettuate con riferimento all’ultimo D.M. 14/1/2008.

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A cura di Paolo Oreto


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