All’ordine del giorno del preconsiglio dei Ministri che dovrebbe
riunirsi stamattina i due provvedimenti sul “Piano casa”.
Si tratta, come è possibile rilevare nell’accordo siglato tra
Governo e Regioni lo scorso 31 marzo, prima del terremoto
dell’Aquila, di un
decreto legge contenente la
semplificazione di alcune procedure e di un
disegno di
legge contenente la
delega al Governo per l’aggiornamento
della normativa edilizia ed urbanistica.
Non si conosce, ancora, la
nuova versione del decreto legge
ma, ormai, è certo che lo stesso
sbloccherà le norme tecniche
antisismiche mai entrate in vigore, per i continui rinvii
legislativi e che, dal mese di febbraio scorso, sono state
completate con la Circolare esplicativa del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 2 febbraio 2009, n. 617 recante
Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme tecniche per le
costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
Relativamente al Piano casa ed alle norme antisismiche, nel decreto
legge spariranno le norme relative alle “Semplificazioni in materia
antisismica” ed, anzi, dovrà essere applicato il
Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2008
e, precisamente, il capitolo 8 dello stesso che si riferisce alle
costruzioni esistenti.
Nel caso, dunque, di:
- sopraelevazioni;
- ampliamento della costruzione mediante opere strutturalmente
connesse alla costruzione;
- variazioni di destinazione d’uso;
- interventis strutturali che comportino la trasformazione della
costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad
un organismo edilizio diverso dal preesistente,
in riferimento a quanto previsto al capitolo 8 del citato Decreto
Ministeriale, occorrerà procedere, obbligatoriamente, ad un
intervento di adeguamento con contestuale valutazione della
sicurezza di tutto l’organismo strutturale.
Il progetto dell’intervento di adeguamento, per qualsiasi tipologia
costruttiva, dovrà contenere:
- la verifica della struttura prima dell’intervento con
identificazione delle carenze e del livello di azione sismica per
la quale viene raggiunto lo Stato limite ultimo (e lo Stato limite
di esercizio se richiesto);
- la scelta motivata del tipo di intervento;
- la scelta delle tecniche e/o dei materiali;
- il dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali
elementi strutturali aggiuntivi;
- l’analisi strutturale considerando le caratteristiche della
struttura post-intervento;
- la verifica della struttura post-intervento con determinazione
del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo Stato
limite ultimo (e lo Stato limite di esercizio se richiesto);
Nel caso di costruzioni in muratura dovranno essere valutati e
curati i seguenti aspetti:
- miglioramento dei collegamenti tra solai e pareti o tra
copertura e pareti e fra pareti confluenti in martelli murati ed
angolate;
- riduzione ed eliminazione delle spinte non contrastate di
coperture, archi e volte;
- rafforzamento delle pareti intorno alle aperture.
Ricordiamo, anche, che nella redazione del progetto di adeguamento
è necessario fare riferimento, anche, al Capitolo 8 della Circolare
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 febbraio 2009,
617 recante “Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme
tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14
gennaio 2008”.
Per il
premio di cubatura del 35%, previsto nel caso di
demolizione e ricostruzione, le nuove costruzioni dovranno essere
realizzate sia con impianti che privilegino il risparmio energetico
sia nel pieno rispetto delle norme antisismiche.
Nel caso, poi, di costruzioni esistenti, il Governo sta studiando
la possibilità di estendere la
detrazione Irpef del 55%
anche a coloro che metteranno in sicurezza la propria abitazione
utilizzando il decreto ministeriale 14/1/2008 e la Circolare n.
617/2009.
LA LUNGA STORIA DELLE NORME TECNICHE E DELLE VARIE
PROROGHE
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del
20/3/2003 recante “Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.”
L’Ordinanza 3274, in verità non è mai entrata in vigore perché già
in origine prevedeva un periodo transitorio di 18 mesi in cui era
possibile utilizzare le norme precedenti e, quindi, i decreti
attuativi delle leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974; l’ordinanza
doveva, quindi, entrare in vigore il 8 novembre 2004 ma fu
prorogata più volte e sino al 23/10/2005.
Decreto ministeriale 14/9/2005 recante “Norme tecniche per
le costruzioni” pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale
del 23/10/2005 la cui entrata in vigore è stata più volte prorogata
sino al 31/12/2007.
Decreto ministeriale 14/1/2008 recante “Approvazione delle
nuove norme tecniche” pubblicato sul supplemento alla Gazzetta
ufficiale del 4/2/2008 la cui entrata in vigore fissata per il 5
marzo 2008 è stata più volte prorogata in atto sino al
30/6/2010.
Decreto ministeriale 6/5/2008 recante “Integrazione al
decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove Norme tecniche
per le costruzioni” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del
2/7/2008
Si tratta del decreto che ha reso operativo il Capitolo 11,7 e le
tabelle 4.4.III e 4.4.IV relativo alle costruzioni in legno.
Circolare ministeriale 2/2/2009 n. 617 recante “Istruzioni
per l'applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di
cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008” pubblicata sul
supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale del 26/2/2009.
In definitiva, oggi, sin quando non sarà ritirata l’ultima proroga
al 30/6/2010, possono essere applicate, in tutti gli edifici
privati sia le norme di cui al D.M. 14/9/2005 sia quelle di cui al
D.M. 14/1/2008 che le previdenti norme di cui ai decreti del
Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11
marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.
Le verifiche tecniche e le nuove progettazioni, invece, degli
interventi relativi agli
edifici di interesse strategico e alle
opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione
civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali
che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un
loro eventuale collasso devono essere sempre effettuate con
riferimento all’ultimo D.M. 14/1/2008.
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