Semplificazione è la filosofia che il governo sta seguendo per la
redazione del decreto che modificherà il dlgs 81/2008 (Testo Unico
Sicurezza Lavoro). Recependo, infatti, le sollecitazioni provenute
dalle parti sociali, l'intervento del governo servirà per
semplificare quelle procedure che sin dalla prima applicazione del
testo unico hanno generato maggiori difficoltà a livello
operativo.
L'obiettivo principale è quello di rendere di più semplice e
agevole applicazione per i soggetti interessati l'applicazione
delle disposizioni previste. Verrà, quindi, modificata la
form ma non la
sostanza del testo unico. Per ciò
che riguarda, ad esempio, il
documento di valutazione dei
rischi sarà sufficiente l'apposizione di una data da parte di
coloro che sono chiamati a contribuire alla progettazione, alla
elaborazione ed al costante aggiornamento e miglioramento dei
contenuti di questo importante documento.
Come già sottolineato in altri articoli, viene completamente
rivisitato l'apparato sanzionatorio al fine di garantire la
rimodulazione degli obblighi delle varie figure (datore di lavoro,
dirigenti, preposti,…) sulla base dell'effettività dei compiti
rispettivamente svolti. Vediamo, infatti, che gli inadempimenti
commessi in realtà lavorative connotate da un particolare pericolo
vengono puniti con maggiore peso. Viene mantenuto il solo arresto
(e non anche l'ammenda) per l'omessa valutazione dei rischi in
aziende a rischio incidente alto, in quanto condotta gravemente
pericolosa per la salute dei lavoratori. Mentre la
prescrizione
obbligatoria, che permette di mettere in sicurezza gli ambienti
di lavoro, viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda .
Per quanto concerne l'aumento delle sanzioni, la rivisitazione
delle stesse è stata effettuata in modo da rendere le pene
detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende
e le sanzioni pecuniarie proporzionate, oltre che alle violazioni,
all'aumento dell'indice ISTAT dal 1994 ad oggi. L'aumento ha preso
come riferimento oggettivo l'impianto sanzionatorio previsto dalla
vecchia 626/1994 e ha previsto un sistema di rimodulazione che
consentirà un successivo aggiornamento in funzione degli aumenti
ISTAT.
Importanti novità anche per quanto riguarda il
piano di
sicurezza e coordinamento (PSC).
Ricordiamo che il PSC è il piano che il coordinatore per la
progettazione deve redigere, su mandato del committente, quando
vendono progettati lavori in cantieri edili o di genio civile. Il
PSC si applica, dunque, esclusivamente ai cantieri temporanei e
mobili disciplinati dal Titolo IV del Dlgs 81/2008. Nella versione
attuale del testo unico, l'esenzione alla redazione del PSC è
prevista solo in caso di lavori privati non soggetti a permesso a
costruire (e quindi con d.i.a.).
L'art. 58 del correttivo modifica l'art. 90 del testo unico,
prevedendo l'esclusione alla redazione del PSC nei cantieri la cui
entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non
comportando rischi specifici. In questi casi, il coordinatore per
la progettazione predispone un fascicolo, adattato alle
caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti
all'ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.
Un'ulteriore chiarimento viene dato in relazione al rapporto tra
PSC e DUVRI. Di fatto, il piano di sicurezza e coordinamento e il
documento unico di valutazione dei rischi da interferenze sono
sovrapponibili e nel caso in cui viene redatto il primo, la
stazione appaltante è sollevata dal compito di realizzare anche il
secondo, previsto nella parte generale del Testo unico e non
specifico per le costruzioni.
In allegato l'ultima versione del correttivo dello scorso 2
aprile.
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