NEL CORRETTIVO SEMPLIFICAZIONI PER I PICCOLI CANTIERI EDILI

22/04/2009

Semplificazione è la filosofia che il governo sta seguendo per la redazione del decreto che modificherà il dlgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro). Recependo, infatti, le sollecitazioni provenute dalle parti sociali, l'intervento del governo servirà per semplificare quelle procedure che sin dalla prima applicazione del testo unico hanno generato maggiori difficoltà a livello operativo.

L'obiettivo principale è quello di rendere di più semplice e agevole applicazione per i soggetti interessati l'applicazione delle disposizioni previste. Verrà, quindi, modificata la form ma non la sostanza del testo unico. Per ciò che riguarda, ad esempio, il documento di valutazione dei rischi sarà sufficiente l'apposizione di una data da parte di coloro che sono chiamati a contribuire alla progettazione, alla elaborazione ed al costante aggiornamento e miglioramento dei contenuti di questo importante documento.

Come già sottolineato in altri articoli, viene completamente rivisitato l'apparato sanzionatorio al fine di garantire la rimodulazione degli obblighi delle varie figure (datore di lavoro, dirigenti, preposti,…) sulla base dell'effettività dei compiti rispettivamente svolti. Vediamo, infatti, che gli inadempimenti commessi in realtà lavorative connotate da un particolare pericolo vengono puniti con maggiore peso. Viene mantenuto il solo arresto (e non anche l'ammenda) per l'omessa valutazione dei rischi in aziende a rischio incidente alto, in quanto condotta gravemente pericolosa per la salute dei lavoratori. Mentre la prescrizione obbligatoria, che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda .

Per quanto concerne l'aumento delle sanzioni, la rivisitazione delle stesse è stata effettuata in modo da rendere le pene detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende e le sanzioni pecuniarie proporzionate, oltre che alle violazioni, all'aumento dell'indice ISTAT dal 1994 ad oggi. L'aumento ha preso come riferimento oggettivo l'impianto sanzionatorio previsto dalla vecchia 626/1994 e ha previsto un sistema di rimodulazione che consentirà un successivo aggiornamento in funzione degli aumenti ISTAT.

Importanti novità anche per quanto riguarda il piano di sicurezza e coordinamento (PSC).
Ricordiamo che il PSC è il piano che il coordinatore per la progettazione deve redigere, su mandato del committente, quando vendono progettati lavori in cantieri edili o di genio civile. Il PSC si applica, dunque, esclusivamente ai cantieri temporanei e mobili disciplinati dal Titolo IV del Dlgs 81/2008. Nella versione attuale del testo unico, l'esenzione alla redazione del PSC è prevista solo in caso di lavori privati non soggetti a permesso a costruire (e quindi con d.i.a.).
L'art. 58 del correttivo modifica l'art. 90 del testo unico, prevedendo l'esclusione alla redazione del PSC nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportando rischi specifici. In questi casi, il coordinatore per la progettazione predispone un fascicolo, adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

Un'ulteriore chiarimento viene dato in relazione al rapporto tra PSC e DUVRI. Di fatto, il piano di sicurezza e coordinamento e il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze sono sovrapponibili e nel caso in cui viene redatto il primo, la stazione appaltante è sollevata dal compito di realizzare anche il secondo, previsto nella parte generale del Testo unico e non specifico per le costruzioni.

In allegato l'ultima versione del correttivo dello scorso 2 aprile.

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