L'Autorità, con il comunicato in argomento, detta alcune
disposizioni in riferimento a quanto previsto dall'articolo 37
(Disposizioni antiriciclaggio) del decreto-legge 31maggio 2010, n.
78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed, in particolare
richiama l'attenzione delle stazioni appaltanti in merito
all'
attuale inapplicabilità della norma nelle more che il
Ministero dell'Economia e delle Finanze predisponga il
decreto
attuativo previsto nella norma stessa.
L'articolo 37 del citato decreto-legge stabilisce, infatti, che
"gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in
paesi così detti black list di cui al decreto del Ministro delle
Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre
2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto".
L'Autorità precisa, anche, che fornirà indicazioni e chiarimenti
soltanto successivamente all'emanazione del citato decreto di
attuazione, previsto all'articolo 37 del decreto-legge n.
78/2010.
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