Gazebo, autorizzazione sismica e collaudo statico: nuova sentenza della Cassazione

di Redazione tecnica - 29/04/2020

Gazebo, tettoie, pergolati e pergotende sono tra gli elementi costruttivi che più hanno creato problematiche tradotte poi in ricorsi e sentenze. Vuoi per le loro caratteristiche costruttive, difficilmente inquadrabili dal punto di vista normativo, vuoi per la tendenza italica a complicare e trovare soluzioni fantasiose.

Dal Consiglio di Stato le regole per realizzare pergolati, gazebo, verande e pergotende

Nel 2017 il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 306 del 25 gennaio 2017, ha provato a tratteggiare le varie fattispecie di pergolati, gazebo, verande e pergotende dando le seguenti definizioni:

Pergolato - Costituisce una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi. Quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.

Gazebo - Nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l'allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.

Veranda - Realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire. A tale proposito deve essere ricordato che nell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 , ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la veranda è stata definita (nell’Allegato A) “Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”.

Pergotenda - È qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso.

Sanare gli abusi edilizi
Gli accertamenti di conformità e di compatibilità ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

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Gazebo, autorizzazione sismica e collaudo statico: la Sentenza della Corte di Cassazione

Una nuova sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 12851 del 24 aprile 2020), che farà molto discutere perché, confermando una sentenza del Tribunale, ha fatto rientrare i gazebo tra i IPRiPi (Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità) senza necessità di autorizzazione sismica.

In particolare, i giudici della Cassazione hanno confermato la tesi del Tribunale che ha correttamente escluso la sussistenza del reato in quanto l'art. 67 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) prevede che il collaudo statico riguardi solo le costruzioni di cui all'art. 53, comma 1 del testo unico edilizia. Le strutture in legno, come quella oggetto del ricorso, non rientrerebbero nella definizione prevista dall'art. 53, comma 1 richiamato che prevede:

Ai fini del presente testo unico si considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

La Cassazione ha anche confermato che in base alla documentazione acquisita non si può escludere che per le sue caratteristiche costruttive il gazebo avrebbe potuto essere qualificato come intervento di edilizia libera.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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