LIMITAZIONE ELETTRODOTTI E CENTRALI EOLICHE
04/09/2006

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2006 è stato
pubblicato il Decreto-legge n. 251 del 16 agosto 2006
recante: “Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di
conservazione della fauna selvatica”.
Il Decreto-legge, che dovrà essere convertito in legge dello Stato, definisce all’articolo 3 le misure di conservazioni inderogabili nelle zone di protezione speciale, precisando che nelle stesse è vietato, tra l’altro, realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti ed è obbligatorio mettere in sicurezza elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto. Nell’articolo 4 del decreto-legge vengono, poi, definite ulteriori misure di protezione e viene precisato che, nelle citate zone di protezione speciale, sono vietate:
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Il Decreto-legge, che dovrà essere convertito in legge dello Stato, definisce all’articolo 3 le misure di conservazioni inderogabili nelle zone di protezione speciale, precisando che nelle stesse è vietato, tra l’altro, realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti ed è obbligatorio mettere in sicurezza elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto. Nell’articolo 4 del decreto-legge vengono, poi, definite ulteriori misure di protezione e viene precisato che, nelle citate zone di protezione speciale, sono vietate:
- a) la realizzazione di elettrodotti aerei di alta e media tensione e di impianti a fune permanenti;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di risalita e di piste da sci;
- c) lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi agricoli, dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché dell'accesso al fondo degli aventi diritto.
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