Il Decreto-legge, che dovrà essere convertito in legge dello Stato, definisce all’articolo 3 le misure di conservazioni inderogabili nelle zone di protezione speciale, precisando che nelle stesse è vietato, tra l’altro, realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti ed è obbligatorio mettere in sicurezza elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto. Nell’articolo 4 del decreto-legge vengono, poi, definite ulteriori misure di protezione e viene precisato che, nelle citate zone di protezione speciale, sono vietate:
- a) la realizzazione di elettrodotti aerei di alta e media tensione e di impianti a fune permanenti;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di risalita e di piste da sci;
- c) lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi agricoli, dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché dell'accesso al fondo degli aventi diritto.