Sismabonus case antisismiche: detrazione fiscale anche con interventi di nuova costruzione?

di Redazione tecnica - 24/11/2020

Un intervento di demolizione e ricostruzione mediate la richiesta di un titolo abilitativo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) (interventi di nuova costruzione) del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), può godere della detrazione fiscale prevista dall'art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013 (c.d. sismabonus)?

Sismabonus case antisismiche: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate

Leggendo alcune "vecchie" risposte dell'Agenzia delle Entrate (come ad esempio la risposta n. 286 del 28 agosto 2020) la risposta alla domanda sarebbe senza dubbio negativa. In questa risposta l'Agenzia delle Entrate, parlando della detrazione fiscale congiunta eco-sismabonus, aveva chiarito che era comunque necessario il rispetto dei requisiti previsti per ogni agevolazione presa singolarmente e quindi, tra le altre cose, aveva rilevato che:

  • nel caso di interventi di ristrutturazione senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione";
  • dal titolo amministrativo che assente i lavori deve risultare che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (articolo 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001) e non in un intervento di nuova costruzione (articolo 3, comma 1, lett. e), del DPR n. 380 del 2001).

Sismabonus, Ecobonus, Superbonus: serve un testo unico dei chiarimenti!

Una nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate rimette però in gioco tutto, confermando nuovamente la necessità di un "testo unico delle detrazioni fiscali" o almeno un "testo unico dei chiarimenti" dell'Agenzia delle Entrate, sempre più fondamentale per evitare confusione tra tecnici e contribuenti.

Con la nuova risposta n. 557 del 23 novembre 2020, l'Agenzia delle Entrate risponde ad un contribuente che intende demolire completamente per costruire successivamente tre edifici residenziali plurifamiliari. Ricostruzione che avverrà a seguito di presentazione di un permesso di costruire. Alla fine dei lavori il rischio sismico dei nuovi edifici risulterà ridotto di due classi. L'intervento si concluderà a novembre 2021, quando vi sarà la stipula dei contratti di compravendita definitivi. Nel frattempo saranno stipulati dei preliminari con versamento di caparre e acconti.

L'istante ha chiesto:

  • se tale intervento possa rientrare nell'ambito agevolativo dell'articolo 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013 (c.d. sismabonus);
  • se entro il termine normativamente previsto del 31 dicembre 2021 sia necessario che gli immobili abbiano ottenuto l'agibilità, a seguito della presentazione al Comune della Comunicazione di fine lavori e della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico con verifica del miglioramento sismico;
  • quale sia la data ultima per fruire del beneficio in esame. In particolare, chiede se siano agevolabili gli acquisti definitivi posti in essere anche successivamente al 31 dicembre 2021, ma entro i 18 mesi dalla fine dei lavori.

Sismabonus case antisismiche anche con interventi di nuova costruzione

Dopo aver ripercorso il quadro normativo di riferimento, l'Agenzia delle Entrate ha risposto puntualmente ai 3 quesiti del contribuente rilevando che mentre la qualificazione dell'intervento spetta al SUE (sportello unico per l'edilizia) di riferimento, la disposizione normativa di cui all'articolo 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013, prevede per gli acquirenti la possibilità di fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati dall'impresa di costruzione "mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente".

Con la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che "La ricostruzione dell'edificio, inoltre, può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione, non rilevando, ad esempio, la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente".

Rispondendo al primo quesito, l'Agenzia delle Entrate ha quindi confermato che la detrazione fiscale per l'acquisto di case antisismiche può essere fruita a prescindere dalla circostanza che il titolo abilitativo sia emesso ai sensi dell'articolo dall'articolo 3, comma 1, lettera d) (ristrutturazione edilizia) o e) (nuova costruzione) del Testo Unico Edilizia, ma nel presupposto che l'intervento sia effettuato all'interno dei limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti. La detrazione, quindi, è ammessa anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente.

Sismabonus case antisismiche: periodo di vigenza e segnalazione certificata di agibilità (SCA)

In riferimento agli altri due quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la norma di riferimento ha un orizzonte temporale che va dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Dunque, come per altre detrazioni fiscali, è necessario riferirsi alle spese sostenute entro questo orizzonte temporale.

Di conseguenza, affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione prevista per l'acquisto di case antisismiche è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021. Considerato che per poter stipulare rogito notarile gli immobili devono avere tutte le caratteristiche idonee per essere commercializzati, la segnalazione certificata di agibilità dovrà essere presentata prima.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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