Superbonus 110%: quadro normativo, novità e nuove FAQ dal direttore dell'Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 19/11/2020

Superbonus 110%: nuovi chiarimenti, interpretazioni e risposte a dubbi interpretativi arrivano direttamente dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Avv. Ernesto Maria Ruffini, nel corso dell'audizione sul tema del “Superbonus”, articoli 119-121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, avvenuta ieri in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.

  • Superbonus 110%:l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
  • Superbonus 110%: il quadro normativo
  • Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito
  • Superbonus 110%: visto di conformità e asseverazione tecnica
  • Superbonus 110%: le nuove FAQ del direttore dell'Agenzia delle Entrate sulle questioni intepretative
  • Superbonus 110%: le nuove FAQ del direttore dell'Agenzia delle Entrate sulle richieste di semplificazione

Superbonus 110%:l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

L'audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha rappresentato un importante momento per consentire di fornire chiarire alcuni aspetti in materia di agevolazioni fiscali per l’efficientamento energetico e la riduzione del rischio sismico degli edifici. L'intervento ha fornito un riepilogo della disciplina introdotta dal Decreto Rilancio e delle opzioni alternative previste in alternativa alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura e cessione del credito).

Superbonus 110%: il quadro normativo

La nuova detrazione del 110% è stata introdotta dall'art. 119 del Decreto Rilancio che ha disciplinato la nuova agevolazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, prevista per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici), nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Come più volte ricordato anche nel corso delle risposte fornite in questi ultimi mesi dall'Agenzia delle Entrate, la nuova detrazione del 110% si affianca (e in alcuni casi sovrappone) alle agevolazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus), per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. sismabonus) e per il restauro delle facciate esterne degli edifici (c.d. bonus facciate).

Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito

Nel suo intervento, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate è entrato nel dettaglio dei contenuti dell'art. 121 del Decreto Rilancio, parlando di sconto in fattura e cessione del credito e ricordando l'importante possibilità per i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi ammessi al Superbonus (ma anche per altri interventi), di optare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. «sconto in fattura»); il fornitore recupera il contributo anticipato con un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che, ad esempio, nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30.000 euro alla quale corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore matura un credito d’imposta pari a 33.000 euro; nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto «parziale», il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato; ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro; il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Superbonus 110%: visto di conformità e asseverazione tecnica

Ai fini dell’esercizio dell’opzione, per gli interventi ammessi al Superbonus, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In particolare, una copia dell’asseverazione relativa agli interventi di efficienza energetica deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, dal tecnico abilitato all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). L’ENEA invierà all’Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni ricevute, con le modalità e i termini definiti d’intesa tra i medesimi enti, affinché venga verificata l’effettiva esistenza dell’asseverazione indicata nella Comunicazione dell’opzione inviata.

Le relative modalità attuative sono state definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847 e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047.

Nel documento pubblicato, l'Agenzia delle Entrate entra nel dettaglio definendo le principali novità introdotte all’articolo 119 del “decreto Rilancio” dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto ma ormai ribattezzato Rilancio 2) e fornendo della FAQ relativamente a questione interpretative e richieste di semplificazione che riportiamo di seguito.

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