Casellario ANAC: in vigore il regolamento aggiornato
di Redazione tecnica - 24/06/2025

È ufficialmente in vigore il Regolamento aggiornato per la gestione del Casellario Informatico ANAC, approvato con la delibera del 14 maggio 2025, n. 225 e che sostituisce il regolamento precedentemente adottato con la delibera del 20 giugno 2023, n. 272.
Casellario informatico ANAC: aggiornato il Regolamento
La revisione è stata decisa tenendo conto dei recenti orientamenti giurisprudenziali in materia (comprese sentenze della giustizia amministrativa che hanno ritenuto illegittime alcune parti del Regolamento) e della necessità di un riordino complessivo della disciplina riguardante:
- la trasmissione del flusso informativo;
- l’iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delle annotazioni
- la partecipazione al procedimento in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle iscrizioni dei provvedimenti interdittivi adottati dall’Autorità,
- la durata della permanenza delle annotazioni nel Casellario e le modalità per la loro cancellazione.
Questa la struttura del nuovo regolamento:
PARTE I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
- Articolo 1 (Definizioni)
- Articolo 2 (Oggetto)
- Articolo 3 (Diritto di accesso)
- Articolo 4 (Responsabile del procedimento)
- Articolo 5 (Comunicazioni)
- Articolo 6 (Articolazione del Casellario informatico)
- Articolo 7 (Livello di libera consultazione)
- Articolo 8 (Livello di accesso riservato di sola consultazione)
PARTE II – TIPOLOGIE DI ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO
TITOLO I – PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI UTILI INVIATE DA STAZIONI APPALTANTI ED ENTI CONCEDENTI
- Articolo 9 (Obbligo di comunicazione)
- Articolo 10 (Avvio del procedimento)
- Articolo 11 (Comunicazione di avvio del procedimento)
- Articolo 12 (Sospensione dei termini del procedimento)
- Articolo 13 (Conclusione del procedimento)
- Articolo 14 (Archiviazioni semplificate)
TITOLO II – COMUNICAZIONI INVIATE DA ALTRI SOGGETTI QUALIFICATI
- Articolo 15 (Comunicazione da parte del Procuratore della Repubblica)
- Articolo 16 (Comunicazioni da parte del Prefetto)
- Articolo 17 (Applicazione misura del controllo giudiziale delle aziende)
- Articolo 18 (Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dalle S.O.A.)
- Articolo 19 (Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dagli operatori economici)
- Articolo 20 (Annotazione sanzioni interdittive)
TITOLO III – PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DELL’AUTORITÀ
- Articolo 21 (Annotazione dei provvedimenti sanzionatori per falsa dichiarazione o falsa documentazione)
- Articolo 22 (Annotazione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti delle S.O.A.)
PARTE III PUBBLICITÀ DELLE ANNOTAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- Articolo 23 (Durata della pubblicazione nel Casellario informatico delle annotazioni)
- Articolo 24 (Intervento provvedimenti giurisdizionali)
- Articolo 25 (Disposizioni finali ed entrata in vigore).
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