Casellario ANAC: in vigore il regolamento aggiornato

La revisione del Regolamento tiene conto dei recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di annotazioni e di competenze dell'Autorità sulla gestione delle informazioni relative agli operatori

di Redazione tecnica - 24/06/2025

È ufficialmente in vigore il Regolamento aggiornato per la gestione del Casellario Informatico ANAC, approvato con la delibera del 14 maggio 2025, n. 225 e che sostituisce il regolamento precedentemente adottato con la delibera del 20 giugno 2023, n. 272.

Casellario informatico ANAC: aggiornato il Regolamento

La revisione è stata decisa tenendo conto dei recenti orientamenti giurisprudenziali in materia (comprese sentenze della giustizia amministrativa che hanno ritenuto illegittime alcune parti del Regolamento) e della necessità di un riordino complessivo della disciplina riguardante:

  • la trasmissione del flusso informativo;
  • l’iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delle annotazioni
  • la partecipazione al procedimento in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle iscrizioni dei provvedimenti interdittivi adottati dall’Autorità,
  • la durata della permanenza delle annotazioni nel Casellario e le modalità per la loro cancellazione.

Questa la struttura del nuovo regolamento:

PARTE I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

  • Articolo 1 (Definizioni)
  • Articolo 2 (Oggetto)
  • Articolo 3 (Diritto di accesso)
  • Articolo 4 (Responsabile del procedimento)
  • Articolo 5 (Comunicazioni)
  • Articolo 6 (Articolazione del Casellario informatico)
  • Articolo 7 (Livello di libera consultazione)
  • Articolo 8 (Livello di accesso riservato di sola consultazione)

PARTE II – TIPOLOGIE DI ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO

TITOLO I – PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI UTILI INVIATE DA STAZIONI APPALTANTI ED ENTI CONCEDENTI

  • Articolo 9 (Obbligo di comunicazione)
  • Articolo 10 (Avvio del procedimento)
  • Articolo 11 (Comunicazione di avvio del procedimento)
  • Articolo 12 (Sospensione dei termini del procedimento)
  • Articolo 13 (Conclusione del procedimento)
  • Articolo 14 (Archiviazioni semplificate)

TITOLO II – COMUNICAZIONI INVIATE DA ALTRI SOGGETTI QUALIFICATI

  • Articolo 15 (Comunicazione da parte del Procuratore della Repubblica)
  • Articolo 16 (Comunicazioni da parte del Prefetto)
  • Articolo 17 (Applicazione misura del controllo giudiziale delle aziende)
  • Articolo 18 (Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dalle S.O.A.)
  • Articolo 19 (Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dagli operatori economici)
  • Articolo 20 (Annotazione sanzioni interdittive)

TITOLO III – PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DELL’AUTORITÀ

  • Articolo 21 (Annotazione dei provvedimenti sanzionatori per falsa dichiarazione o falsa documentazione)
  • Articolo 22 (Annotazione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti delle S.O.A.)

PARTE III PUBBLICITÀ DELLE ANNOTAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

  • Articolo 23 (Durata della pubblicazione nel Casellario informatico delle annotazioni)
  • Articolo 24 (Intervento provvedimenti giurisdizionali)
  • Articolo 25 (Disposizioni finali ed entrata in vigore).
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