Casellario ANAC: in vigore il regolamento aggiornato
La revisione del Regolamento tiene conto dei recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di annotazioni e di competenze dell'Autorità sulla gestione delle informazioni relative agli operatori
Il Casellario ANAC
Seconod quanto previsto dall’articolo 222, comma 10, del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) è istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Nel Casellario sono annotate, secondo le modalità individuate dall’Autorità, con proprio provvedimento:
- le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 94;
- le ulteriori informazioni da iscrivere nel Casellario, comprese quelle rilevanti per l’attribuzione della reputazione dell’impresa di cui all'articolo 109, o per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 103;
- la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse.
Inolre nel Casellario l’ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 94, comma 5 lettere e) e f).
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