Abusi edilizi in area vincolata: la compatibilità paesaggistica postuma blocca la demolizione?

di Redazione tecnica - 24/06/2025

L’accertamento di compatibilità paesaggistica è idoneo ad estinguere il reato edilizio? In caso di abusi edilizi realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, può bastare il nulla osta ex post per bloccare la demolizione? Il ripristino dello stato legittimo da parte del trasgressore estingue sempre il reato paesaggistico?

Compatibilità paesaggistica e demolizione: i limiti chiariti dalla Cassazione

Il rapporto tra disciplina edilizia-urbanistica e paesaggistica, sanzioni penali e ripristino dello stato dei luoghi rappresenta uno dei temi più delicati nella gestione degli abusi edilizi. A chiarirne il perimetro è la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 20071 del 29 maggio 2025, affronta un caso emblematico e chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 181, comma 1-quinquies del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il caso trae origine da un’opera abusiva in area vincolata, priva di titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica. Una sentenza del Tribunale aveva dichiarato di non doversi procedere per i reati edilizi e paesaggistici in quanto:

  • in parte estinti per effetto della spontanea remissione in pristino;
  • in altra parte sanati.

Tesi che non avrebbero convinto il Procuratore Generale della Corte di appello che ha proposto ricorso per cassazione, deducendo le seguenti motivazioni:

  • la rimessione in pristino non “spontanea” non sarebbe idonea ad estinguere il reato paesaggistico;
  • l’estinzione del reato paesaggistico non è idonea ad estinguere anche quello edilizio-urbanistico;
  • per tutti gli abusi edilizi non sarebbe intervenuto il permesso di costruire in sanatoria ma solo l'accertamento di compatibilità paesaggistica che sarebbe meramente prodromico alla sanatoria.
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