Abusi edilizi in area vincolata: la compatibilità paesaggistica postuma blocca la demolizione?

La Cassazione chiarisce i limiti dell’accertamento paesaggistico ex post e del ripristino spontaneo ai fini dell’estinzione del reato: cosa può davvero evitare la demolizione?

di Redazione tecnica - 24/06/2025

Demolizione, abuso ed estinzione del reato

Gli ermellini hanno preliminarmente confermato che la mera demolizione dell'opera abusiva – anche se realizzata ai sensi dell’art. 181, comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali – non estingue comunque il reato edilizio, le cui cause di estinzione sono specificamente previste dalla legge.

I giudici di Cassazione ricordano, infatti, che le uniche possibilità per estinguere i reati edilizi sono offerte dalle due forme di sanatoria di cui agli articoli 36 (sanatoria ordinaria) e 36-bis (sanatoria semplificata), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Sul punto vale la pena segnalare che l’art. 45, comma 1, TUE fa riferimento alla sola sanatoria ex art. 36, senza menzionare l’art. 36-bis, oggi pienamente operativo.

Quanto al profilo paesaggistico, la Cassazione ha ribadito che l’art. 181, comma 1-quinquies del Codice dei beni culturali configura una causa estintiva speciale applicabile esclusivamente al reato paesaggistico. Tale causa opera solo al ricorrere di due condizioni cumulative:

  • che la rimessione in pristino sia stata effettuata direttamente dall’autore dell’abuso;
  • che tale intervento sia avvenuto spontaneamente, cioè senza che sia stata preceduta o imposta da un ordine dell’autorità amministrativa.

Anche una condanna non irrevocabile preclude l’operatività della causa estintiva prevista dall’art. 181, comma 1-quinquies (nella specie irrogata in primo grado).

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