Abusi edilizi in area vincolata: la compatibilità paesaggistica postuma blocca la demolizione?
La Cassazione chiarisce i limiti dell’accertamento paesaggistico ex post e del ripristino spontaneo ai fini dell’estinzione del reato: cosa può davvero evitare la demolizione?
L’accertamento di compatibilità paesaggistica è idoneo ad estinguere il reato edilizio? In caso di abusi edilizi realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, può bastare il nulla osta ex post per bloccare la demolizione? Il ripristino dello stato legittimo da parte del trasgressore estingue sempre il reato paesaggistico?
Compatibilità paesaggistica e demolizione: i limiti chiariti dalla Cassazione
Il rapporto tra disciplina edilizia-urbanistica e paesaggistica, sanzioni penali e ripristino dello stato dei luoghi rappresenta uno dei temi più delicati nella gestione degli abusi edilizi. A chiarirne il perimetro è la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 20071 del 29 maggio 2025, affronta un caso emblematico e chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 181, comma 1-quinquies del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Il caso trae origine da un’opera abusiva in area vincolata, priva di titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica. Una sentenza del Tribunale aveva dichiarato di non doversi procedere per i reati edilizi e paesaggistici in quanto:
- in parte estinti per effetto della spontanea remissione in pristino;
- in altra parte sanati.
Tesi che non avrebbero convinto il Procuratore Generale della Corte di appello che ha proposto ricorso per cassazione, deducendo le seguenti motivazioni:
- la rimessione in pristino non “spontanea” non sarebbe idonea ad estinguere il reato paesaggistico;
- l’estinzione del reato paesaggistico non è idonea ad estinguere anche quello edilizio-urbanistico;
- per tutti gli abusi edilizi non sarebbe intervenuto il permesso di costruire in sanatoria ma solo l'accertamento di compatibilità paesaggistica che sarebbe meramente prodromico alla sanatoria.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 29 maggio 2025, n. 20071IL NOTIZIOMETRO