Condono edilizio: il Consiglio di Stato sul concetto di ultimazione al rustico

di Redazione tecnica - 09/05/2025

Nel contesto delle sanatorie edilizie, il rispetto del termine di ultimazione dei lavori rappresenta una condizione imprescindibile. Ma quando può dirsi ultimata un’opera? È sufficiente una copertura? Bastano i pilastri? Oppure serve una struttura completa almeno al rustico?

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 29 aprile 2025, n. 3601, torna a definire con chiarezza i requisiti tecnico-temporali per accedere al condono edilizio, nel caso specifico a quello previsto dalla legge n. 724/1994.

Condono edilizio: il concetto di ultimazione delle opere

Il giudizio trae origine da un ricorso per l’annullamento di un diniego di condono edilizio ex art. 39 della legge n. 724/1994, con conseguente impugnazione dell’ordinanza di demolizione adottata dall’Amministrazione.

I ricorrenti sostenevano che, alla data del 31 dicembre 1993, il manufatto fosse strutturalmente ultimato al rustico e che le difformità successive potessero essere sanate con istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto compatibili con la disciplina urbanistica vigente.

In particolare, la documentazione fotografica allegata dimostrava la presenza del solaio di copertura e la configurazione del volume.

Il TAR, in primo grado, aveva rigettato il ricorso, rilevando questo stato di fatto:

  • l’assenza del completamento al rustico entro il termine legale;
  • l’inidoneità della documentazione fotografica prodotta;
  • la mancata presentazione dell’istanza di accertamento di conformità;
  • la legittimità della demolizione come atto vincolato.
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