Condono edilizio: il Consiglio di Stato sul concetto di ultimazione al rustico
Nuovo intervento di Palazzo Spada: necessario rispettare non solo i limiti temporali, ma anche le condizioni strutturali per ottenere la sanatoria degli abusi
Nel contesto delle sanatorie edilizie, il rispetto del termine di ultimazione dei lavori rappresenta una condizione imprescindibile. Ma quando può dirsi ultimata un’opera? È sufficiente una copertura? Bastano i pilastri? Oppure serve una struttura completa almeno al rustico?
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 29 aprile 2025, n. 3601, torna a definire con chiarezza i requisiti tecnico-temporali per accedere al condono edilizio, nel caso specifico a quello previsto dalla legge n. 724/1994.
Condono edilizio: il concetto di ultimazione delle opere
Il giudizio trae origine da un ricorso per l’annullamento di un diniego di condono edilizio ex art. 39 della legge n. 724/1994, con conseguente impugnazione dell’ordinanza di demolizione adottata dall’Amministrazione.
I ricorrenti sostenevano che, alla data del 31 dicembre 1993, il manufatto fosse strutturalmente ultimato al rustico e che le difformità successive potessero essere sanate con istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto compatibili con la disciplina urbanistica vigente.
In particolare, la documentazione fotografica allegata dimostrava la presenza del solaio di copertura e la configurazione del volume.
Il TAR, in primo grado, aveva rigettato il ricorso, rilevando questo stato di fatto:
- l’assenza del completamento al rustico entro il termine legale;
- l’inidoneità della documentazione fotografica prodotta;
- la mancata presentazione dell’istanza di accertamento di conformità;
- la legittimità della demolizione come atto vincolato.
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