Costi della manodopera e spese generali: il TAR annulla l’aggiudicazione

di Redazione tecnica - 25/09/2025

I costi della manodopera possono essere ridotti rispetto alle stime della stazione appaltante? È legittimo imputarli, almeno in parte, alle spese generali dell’offerta economica? E, soprattutto, un importo dichiarato palesemente incongruo può essere corretto successivamente in sede di verifica dell’anomalia?

A queste domande ha dato risposta il TAR Lazio con la sentenza 22 settembre 2025, n. 16369, con una decisione che si inserisce nel solco delle interpretazioni più restrittive, rafforzando la centralità della distinta indicazione dei costi del lavoro prevista dal nuovo Codice dei contratti.

Costi della manodopera: il TAR sull’inserimento tra le spese generali

La controversia nasce da una gara comunitaria telematica ex art. 71 del d.Lgs. n. 36/2023. Il disciplinare aveva stabilito che i costi della manodopera non fossero soggetti a ribasso, quantificandoli in circa 360mila euro, ripartiti tra installazione, manutenzione e attività correttive.

L’aggiudicataria aveva però indicato nell’offerta un costo pari a 35mila euro, salvo poi giustificare, nel subprocedimento di anomalia, che l’effettivo costo della manodopera era pari a 365mila euro, sostenendo che la differenza fosse stata allocata nelle spese generali.

Da qui il ricorso della seconda classificata per violazione della lex specialis e dei principi di trasparenza e par condicio, denunciando che l’aggiudicataria aveva di fatto modificato un elemento essenziale dell’offerta in corso di procedura.

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