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Costi della manodopera e spese generali: il TAR annulla l’aggiudicazione

L’OE deve indicare distintamente dei costi della manodopera: inammissibili l’inserimento nelle spese generali e la rettifica postuma in sede di verifica di anomalia

di Redazione tecnica - 25/09/2025

Il quadro normativo

Il d.lgs. n. 36/2023 dedica particolare attenzione ai costi della manodopera, introducendo obblighi stringenti di indicazione e trasparenza.

  • art. 41, commi 13 e 14, secondo cui nell’offerta economica, gli operatori devono indicare in maniera distinta i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale. Si tratta di un obbligo formale e sostanziale, volto a consentire alla stazione appaltante un controllo immediato sulla correttezza della voce di costo più delicata, perché collegata al rispetto dei minimi salariali stabiliti dai CCNL applicabili. Il legislatore ha voluto così prevenire pratiche elusive e garantire che il ribasso offerto non si traduca in un sacrificio delle tutele dei lavoratori;
  • art. 108, comma 9 per cui l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza deve avvenire a pena di esclusione, con un’unica eccezione: le forniture senza posa in opera e i servizi di natura intellettuale. Si tratta di una novità rispetto al codice previgente, dove l’omissione non determinava l’automatica esclusione. La disposizione introduce dunque una tutela rafforzata, che non lascia margini alla discrezionalità delle stazioni appaltanti.

Il Bando tipo ANAC n. 1/2023, recepito nella lex specialis di gara, si pone in linea con queste previsioni, stabilendo che i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso e devono essere distintamente esposti.

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