Equo compenso, accordi quadro e Correttivo: le indicazioni per le stazioni appaltanti
di Redazione tecnica - 16/05/2025

Cosa succede se durante una procedura di gara per servizi tecnici interviene una modifica normativa che incide sul criterio di aggiudicazione o sull’equilibrio economico dell’appalto? Per esempio, nel caso di un accordo quadro, è possibile rinegoziare le condizioni prima della stipula dei contratti attuativi? E soprattutto: la stazione appaltante può applicare retroattivamente le nuove disposizioni?
Equo compenso: ANAC sui corrispettivi negli Accordi Quadro dopo il Correttivo
A questi interrogativi, strettamente legati all’applicazione dell’equo compenso in ambito di appalti pubblici risponde il Parere di funzione consultiva ANAC del 16 aprile 2025, n. 16 incentrato sul regime applicabile agli accordi quadro per servizi di ingegneria e architettura dopo l’entrata in vigore del d.Lgs. n. 209/2024 e stipulati precedentemente al Correttivo.
Una stazione appaltante ha avviato, nel 2024, una procedura aperta suddivisa in lotti per l’affidamento triennale di accordi quadro con più operatori economici per servizi tecnici (progettazione, BIM, coordinamento sicurezza), applicando un prezzo fisso e criterio OEPV fondato esclusivamente sulla qualità tecnica, in ottemperanza al principio dell’equo compenso previsto dalla Legge n. 49/2023.
Nel frattempo, è sopraggiunto il d.Lgs. n. 209/2024, che ha introdotto il nuovo art. 41, comma 15-bis e comma 15-ter modificando il regime dell’equo compenso negli appalti pubblici:
Da qui i dubbi della SA:
- è possibile applicare la nuova norma anche a gare già bandite?
- è possibile rinegoziare i contratti attuativi per ridurre la spesa pubblica?
- si può agire sul “quinto d’obbligo” prima della stipula dei contratti?
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