Equo compenso, accordi quadro e Correttivo: le indicazioni per le stazioni appaltanti
A quali procedure si applicano le disposizioni sui compensi per servizi tecnici introdotte con il d.Lgs. n. 209/2024? Ne parla l'Autorità in un interessante parere
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Redazione tecnica -
16/05/2025
Equo compenso: cosa prevede il Correttivo
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2024, il legislatore ha appunto introdotto due nuovi commi all’art. 41 del Codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), ridefinendo in modo strutturale il rapporto tra compenso e ribasso d’asta per le prestazioni professionali di ingegneria e architettura:
- comma 15-bis: "Per i servizi di
architettura e ingegneria, la stazione appaltante pone a base di
gara un compenso determinato sulla base del decreto di cui al comma
15". Tale compenso è articolato come segue:
- una quota pari al 65% non è soggetta a ribasso e rappresenta la parte fissa e incomprimibile dell’offerta;
- la restante quota pari al 35% è oggetto di ribasso, su cui può essere espresso il punteggio economico, fino a un massimo del 30% del punteggio complessivo.
- comma 15-ter: "In ogni caso, resta fermo che il compenso professionale non può essere inferiore ai livelli minimi stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 15".
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