Ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso: illegittima senza piano urbanistico comunale
di Redazione tecnica - 27/05/2025

Un meccanismo ritenuto lesivo dell’autonomia pianificatoria dei Comuni e della necessaria verifica dell’interesse pubblico alla base di ogni trasformazione del territorio: così la Corte Costituzionale, con sentenza del 18 aprile 2025, n. 51, ha definito l’art. 4, comma 4 della legge della Regione Lazio 18 luglio 2017, n. 7, in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio, dichiarandone l'illegittimità.
La norma censurata ha consentito, per un periodo limitato, interventi edilizi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, con cambio di destinazione d’uso, anche in assenza di pianificazione urbanistica comunale.
Rigenerazione urbana e cambio di destinazione d'uso: illegittimi gli interventi senza pianificazione urbanistica
La questione è stata sollevata dal TAR Lazio con l'ordinanza n. 11909/2024 in un giudizio avente ad oggetto un intervento edilizio autorizzato ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge regionale n. 7/2017.
In particolare, la disposizione contestata consentiva in via temporanea - per dodici mesi dall’entrata in vigore della legge - l’attuazione diretta di interventi su edifici con superficie utile lorda fino a 10.000 mq, anche con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali di cui all’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), eccetto quella rurale, senza adeguamento dello strumento urbanistico e senza necessità di permesso in deroga.
Nel caso oggetto del giudizio, si trattava della realizzazione di due ville in un’area destinata dal piano regolatore generale a verde pubblico e servizi locali.
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