Ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso: illegittima senza piano urbanistico comunale
Illegittima la norma della Regione Lazio che autorizza (anche se transitoriamente) interventi di rigenerazione urbana con mutamento della destinazione d’uso tra categorie funzionali, anche in assenza di pianificazione urbanistica comunale
Il contesto normativo
La L.R. Lazio n. 7/2017 è intervenuta per promuovere interventi di rigenerazione urbana e recupero edilizio, riconoscendo ai Comuni la possibilità di adeguare i propri strumenti urbanistici per consentire il mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili, ai sensi dell'art. 23-ter del Testo Unico Edilizia.
Il cambio di destinazione d'uso nel Testo Unico Edilizia
Ricordiamo che l'art. 23-ter nella versione ratione temporis vigente prevedeva che:
- 1. "il mutamento della destinazione d'uso di un
immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza
opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le
opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui
all'articolo 6. Salva diversa previsione da parte delle leggi
regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso
ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità
immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata
dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare
l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati
ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
- a) residenziale;
- a-bis) turistico-ricettiva;
- b) produttiva e direzionale;
- c) commerciale;
- d) rurale.
- 1. bis "Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni"
- 1-ter. "Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni".
La norma transitoria della L.R. Lazio n. 7/2017
Tuttavia, il comma 4 dell’art. 4 ha introdotto una disciplina transitoria che ha autorizzato, in deroga a qualsiasi strumento urbanistico, l’attuazione diretta degli interventi in attesa dell’adeguamento dei piani comunali.
La norma si poneva, dunque, in contrasto con la normativa statale e costituzionale che assegna ai Comuni la titolarità della funzione pianificatoria, sancita:
- dall’art. 117, comma 2, lett. p), Cost., che qualifica la pianificazione comunale come funzione fondamentale degli enti locali;
- dall’art. 118 Cost., che impone il rispetto del principio di sussidiarietà e il corretto bilanciamento tra livelli di governo;
- dall’art. 14, comma 27, lett. d), del D.L. n. 78/2010, che riconosce la pianificazione come competenza strutturale del Comune.
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