Ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso: illegittima senza piano urbanistico comunale

Illegittima la norma della Regione Lazio che autorizza (anche se transitoriamente) interventi di rigenerazione urbana con mutamento della destinazione d’uso tra categorie funzionali, anche in assenza di pianificazione urbanistica comunale

di Redazione tecnica - 27/05/2025

Un meccanismo ritenuto lesivo dell’autonomia pianificatoria dei Comuni e della necessaria verifica dell’interesse pubblico alla base di ogni trasformazione del territorio: così la Corte Costituzionale, con sentenza del 18 aprile 2025, n. 51, ha definito l’art. 4, comma 4 della legge della Regione Lazio 18 luglio 2017, n. 7, in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio, dichiarandone l'illegittimità.

La norma censurata ha consentito, per un periodo limitato, interventi edilizi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, con cambio di destinazione d’uso, anche in assenza di pianificazione urbanistica comunale.

Rigenerazione urbana e cambio di destinazione d'uso: illegittimi gli interventi senza pianificazione urbanistica

La questione è stata sollevata dal TAR Lazio con l'ordinanza n. 11909/2024 in un giudizio avente ad oggetto un intervento edilizio autorizzato ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge regionale n. 7/2017.

In particolare, la disposizione contestata consentiva in via temporanea - per dodici mesi dall’entrata in vigore della legge - l’attuazione diretta di interventi su edifici con superficie utile lorda fino a 10.000 mq, anche con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali di cui all’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), eccetto quella rurale, senza adeguamento dello strumento urbanistico e senza necessità di permesso in deroga.

Nel caso oggetto del giudizio, si trattava della realizzazione di due ville in un’area destinata dal piano regolatore generale a verde pubblico e servizi locali.

 

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