Superbonus 110%, CILA e stato legittimo: facciamo chiarezza

di Gianluca Oreto - 04/06/2021

L'aspetto più innovativo contenuto del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni), in riferimento alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dall'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), riguarda senza ombra di dubbio la modifica del comma 13-ter.

Superbonus 110%: definizione intervento e titolo edilizio

Con la nuova versione del comma 13-ter tutti gli interventi che accedono al superbonus 110% possono essere considerati manutenzione straordinaria che necessita di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e sulla quale nulla bisogna dire sullo stato legittimo dell'immobile.

Su questo punto si è aperto un dibattito tecnico riguardo le responsabilità. Chi è il "responsabile" dei contenuti della CILA e quali sono gli impatti della modifica al comma 13-ter? la risposta più corretta è "dipende" da "quali" responsabilità si parla e dalla Regione nella quale si sta operando. La modulistica per la CILA, infatti, è stata prevista a livello nazionale ma ogni Regione ne ha previsto e personalizzato una sua versione.

LA CILA e le responsabilità

A livello generale, la CILA è (come da nome) una comunicazione inviata dal contribuente e asseverata da un tecnico. La CILA è disciplinata dall'art. 6-bis del DPR n. 380/2001 che prevede per gli interventi che non possono essere considerati "edilizia libera" (art. 6), ma che non richiedono neanche di permesso di costruire (art. 10) né segnalazione certificata di inizio attività (SCIA, art. 22), la possibilità di essere realizzati previa "comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

È cura dell'interessato inviare la comunicazione di cui ne è il primo dei responsabili.

Il modello di CILA nazionale

Ciò premesso, il modello di CILA nazionale prevede una parte la cui compilazione è a cura dell'interessato e una parte che dovrà redigere il tecnico (sappiamo che nella realtà il tecnico che la compila nella sua interezza). L'interessato, dopo aver compilato la parte di "anagrafica":

  • dichiara:
    • la titolarità dell’intervento;
    • le opere su parti comuni o modifiche esterne;
  • comunica:
    • Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori asseverata
    • Qualificazione dell’intervento
    • Localizzazione dell’intervento
    • Tecnici incaricati
    • Impresa esecutrice dei lavori
    • Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
    • Rispetto della normativa sulla privacy

Attenzione, il modello precisa che sui suddetti punti, qualora da controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000). Detrazioni fiscali incluse!

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:

  • Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere
  • Altre comunicazioni, segnalazioni, asseverazioni etc.
  • Atti di assenso da acquisire

Inoltre, il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, assevera:

  • che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.

Superbonus 110% e stato legittimo

Come si può notare, il surichiamato modello nazionale non prevede da nessuna parte una verifica di conformità dell'immobile ma solo sull'intervento. Le Regioni, come detto, hanno recepito con modifiche la modulistica edilizia nazionale.

Prendiamo come riferimento 3 Regioni: Toscana, Campania e Sicilia.

La CILA in Toscana

La Regione Toscana ha aggiornato la modulistica edilizia con Decreto n.253 del 13 gennaio 202 e il modello di CILA è contenuto nell'allegato D per il quale l'interessato, dopo aver compilato la parte di "anagrafica":

  • dichiara:
    • la titolarità dell’intervento;
    • le opere su parti comuni o modifiche esterne;
    • il rispetto della normativa sulla privacy
  • comunica:
    • Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori asseverata
    • Qualificazione dell’intervento
    • Interventi effettuati in territorio rurale o funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
    • Localizzazione dell’intervento
    • Calcolo del contributo
    • Tecnici incaricati
    • Impresa esecutrice dei lavori
    • Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:

  • Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere
  • Interventi effettuati in territorio rurale o funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
  • Interventi in copertura
  • Pericolosità idraulica
  • Altre comunicazioni, segnalazioni, asseverazioni etc.
  • Atti di assenso da acquisire

Anche in questo caso, il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, assevera:

  • che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.

La CILA in Campania

L'attuale versione del modello di CILA prevede che l'interessato, dopo aver compilato la parte di "anagrafica":

  • dichiara:
    • la titolarità dell’intervento;
    • le opere su parti comuni o modifiche esterne;
  • comunica:
    • Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori asseverata
    • Qualificazione dell’intervento
    • Localizzazione dell’intervento
    • Calcolo del contributo di costruzione
    • Tecnici incaricati
    • Impresa esecutrice dei lavori
    • Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
    • il rispetto della normativa sulla privacy

Il progettista, anche qui in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:

  • Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere
  • Altre comunicazioni, segnalazioni, asseverazioni etc.
  • Atti di assenso da acquisire

Anche in questo caso, il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, assevera:

  • che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.

La CILA in Sicilia

L'attuale versione del modello di CILA della Regione Siciliana prevede che l'interessato, dopo aver compilato la parte di "anagrafica":

  • dichiara:
    • la titolarità dell’intervento;
    • le opere su parti comuni o modifiche esterne;
  • comunica:
    • Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori asseverata
    • Qualificazione dell’intervento
    • Localizzazione dell’intervento
    • Contributo di costruzione
    • Tecnici incaricati
    • Impresa esecutrice dei lavori
    • Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
    • Regolarità urbanistica
    • Regolarità scarichi
    • Impresa incaricata allo smaltimento rifiuti
    • Rispetto della normativa sulla privacy

Il progettista, anche qui in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:

  • Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere
  • Altre comunicazioni, segnalazioni, asseverazioni etc.
  • Atti di assenso da acquisire

Anche in questo caso, il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, assevera:

  • che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.

Lo stato legittimo dell'opera

Come è possibile rilevare, mentre in Toscana e Campania nulla viene previsto, né per l'interessato né per il progettista, circa lo "stato legittimo" dell'immobile ma solo la conformità dell'intervento, nella Regione Siciliana viene richiesto all'interessato di "comunicare" la regolarità urbanistica. Comunicazione di cui è l'unico responsabile dal punto di vista penale e della decadenza di eventuali benefici ottenuti (tra cui, come detto le detrazioni fiscali).

Per capire quanto la previsione contenuta possa avere un impatto effettivo sulla CILA, è necessario preventivamente localizzare l'intervento e verificare se il modello regionale prevede qualcosa sullo stato legittimo e la verifica di regolarità urbanistica-edilizia.

Nel caso della Regione Siciliana, ad esempio, il nuovo comma 13-ter consente all'interessato di non compilare la "sezione I" relativa alla Regolarità urbanistica.

CILA non veritiera

Da ricordare che la CILA è una "comunicazione" e non un'istanza sottoposta a valutazione da parte dell'amministrazione. La giurisprudenza ha più volte chiarito che la CILA non è sottoposta alla valutazione di ammissibilità da parte della amministrazione stessa a cui residua esclusivamente il potere di controllare la conformità dell’immobile oggetto della CILA alle prescrizioni vigenti.

La CILA deve essere soltanto conosciuta dall’amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio, conseguendo a ciò che ci si trova di fronte a un confronto tra un potere meramente sanzionatorio (in caso di CILA) con un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la SCIA)".

In definitiva per la CILA non esiste la possibilità di essere diniegata e nel caso l'amministrazione verifichi che l'intervento non è conforme all'ultimo titolo abilitativo rilasciato, si è sempre soggetti al potere sanzionatorio da parte della pubblica amministrazione che può riguardare anche la sospensione dei lavori e l'invio del fascicolo alla polizia municipale.

La CILA per il superbonus

Volendo concludere, considerato che il nuovo comma 13-ter ha previsto una disciplina speciale per la decadenza dei benefici fiscali (tipizzando alcuni casi), è importante che la CILA sia compilata nel modo corretto e riporti fedelmente gli interventi da realizzare.



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