Botta e risposta tra il Presidente ALIG e il Presidente dei Geologi Italiani

19/07/2012

Duro scontro tra il presidente dell'Associazione Laboratori di Ingegneria e Geotecnica (ALIG) Donatella Pingitore e i massimi vertici del Consiglio Nazionale dei Geologi. Con una lettera inviata al Presidente ed Consiglieri del Consiglio Nazionale, al Presidente ed ai Consiglieri degli Ordini Regionali dei Geologi, il presidente di ALIG ha fornito delle risposte taglienti alle ultime vicende che hanno coinvolto la professione del geologo.

In particolare, il Presidente dei Laboratori di Ingegneria e Geotecnica Pingitore ha voluto rispondere ad alcune dichiarazioni del Presidente dei Geologi Italiani Graziano che si era opposto alla norma contenuta nel DL n. 83/2012 recante "Misure per la crescita del paese" (c.d. decreto Sviluppo) che modificando l'articolo 59 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 380/2001 aggira le due sentenze del TAR (leggi news), e alla lettera inviata al Presidente del Consiglio Mario Monti (leggi news).

Prima di riportare di seguito la lettera del Presidente ALIG Donatella Pingitore e la risposta del Presidente dei Geologi italiani Gian Vito Graziano, desideriamo riepilogare i fatti con una breve cronostoria:
- il 26 aprile 2012, il TAR del Lazio, con sentenza n. 3757 ha annullato la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7618/STC dell'8 settembre 2010, recante i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001", nella parte in cui prevedeva per il direttore di tali laboratori indifferentemente il possesso della laurea in geologia, ingegneria ed architettura;
- sempre il 26 aprile, veniva depositata la sentenza n. 3761 del TAR del Lazio che ha annullato anche la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7619/STC dell'8 settembre 2010, recante i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001", ritenendo che l'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e le Norme Tecniche per le Costruzioni si riferiscono alle indagini e prove geotecniche, ma non alle indagini geognostiche, al prelievo di campioni ed alle prove in situ: queste attività sono esplicitamente regolate dal Codice e dal Regolamento dei Contratti Pubblici, con la conseguenza che la circolare non può richiedere l'intervento di un laboratorio autorizzato in attività di studio del terreno e delle rocce che sono proprie dell'attività del geologo;
- il 26 giugno 2012 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 129 alla Gazzetta ufficiale n. 147 il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure per la crescita del paese" (c.d. decreto Sviluppo) che modificando l'articolo 59 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 380/2001 aggira le due sentenze del TAR;
- alla pubblicazione del DL n. 83/2012 è seguito lo sfogo del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Gian Vito Graziano che dopo aver affermato di essere "sdegnato" per il comportamento del Ministero delle Infrastrutture ha aggiunto che non comprende i motivi per i quali il Ministero, per una modifica di tale portata che di fatto scavalca le sentenze della Magistratura, utilizzi un decreto-legge che contiene il principio dell'urgenza e non attenda i tempi di un normale iter parlamentare e nel frattempo si adegui alle sentenze.

Lettera del Presidente ALIG ai vertici del Consiglio Nazionale dei Geologi
"Cari colleghi
Sapete tutti benissimo che nessuno vuole la "scomparsa di quell'elaborato progettuale fondamentale, che è la relazione geologica, e con essa tutto quel bagaglio di conoscenze che consente di operare scelte compatibili con l'assetto del territorio". Tantomeno ciò può essere conseguenza della prevista modifica dell'art. 59 del DPR 380/2001 che certamente non può in alcun modo modificare quella che è una "riserva" del geologo per legge ai sensi della Legge 122/63 e poi del DPR 328/2001.

Né è corretto affermare che è "..........un atto di pura arroganza, con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Ministero delle Infrastrutture hanno aggirato due recenti sentenze del TAR Lazio, che avevano reso giustizia alle competenze ed alla cultura geologica, proponendo una modifica di legge, non attraverso un normale iter parlamentare, ma introducendo la stessa modifica, che non ha alcun requisito di urgenza, nel D.L. n. 85/12 "Misure urgenti per la crescita del paese".

Sapete benissimo che la distinzione fra indagini geologiche, indagini geognostiche ed indagini geotecniche oggi è semplice esercizio lessicale che dovremmo riservare ai magistrati che non conoscono la nostra professione e invece è stato sponsorizzato e sostenuto dagli avvocati del CNG in sede di TAR Lazio ed ha portato alla sentenza 3761/2012 ove tuttavia si annulla la circolare 7619/STC solo nella parte in cui .........." si riferisce a tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito( art 1.1)." non mettendo affatto in discussione il sistema delle autorizzazioni ministeriali nel suo complesso.

Richiamando poi la sentenza del CdS 3283/2012 dimenticate di citare un passaggio che legittima, ancora una volta, il sistema autorizzativo del Ministero Infrastrutture limitato alle prove ed indagini geotecniche : ".............Lo stesso decreto ministeriale 14 gennaio 2008 fa riferimento, in un ambito dedicato esclusivamente alle prove geotecniche, alla necessità che i valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche avvenga anche attraverso "l'interpretazione dei risultati di prove e misure in situ".

La necessità che venga rilasciato uno specifico titolo che autorizzi l'esercizio di prove geotecniche in situ è anche giustificata dalla importanza e delicatezza delle prove stesse essendo le stesse finalizzate a fornire dati conoscitivi su terreni e rocce per la progettazione. Né ad una diversa conclusione si deve pervenire per il fatto che l'Allegato A del d.p.r. n. 207 del 2010 faccia riferimento alla "esecuzione delle prove in situ"".

Nel Decreto "Sviluppo" il Ministero Infrastrutture, in una evidente ottica di salvaguardia della qualità e della sicurezza delle costruzioni, propone una modifica dell'art.59 del DPR 380/2001, in cui viene chiarito che le indagini sulle terre e sulle rocce non possono essere limitate alle sole indagini geotecniche da eseguire all'interno del laboratorio ma devono necessariamente comprendere le attività di indagine in sito (sondaggi, prove penetrometriche, prelievo di campioni) indispensabili alla corretta caratterizzazione geotecnica di un terreno e quindi necessarie per l'esecuzione della modellazione per la progettazione geotecnica.

Il ruolo dei laboratori geotecnici con autorizzazione ministeriale è stato più volte oggetto di contestazione da parte dei geologi che certamente non auspicano la qualità, né puntano alla sicurezza delle opere, altrimenti ne riconoscerebbero l'utilità e l'indipendenza e, soprattutto, un ruolo di complementarietà e di supporto ai liberi professionisti che, in quanto tali, non hanno capacità tecniche ed imprenditoriali per svolgere le specifiche attività in laboratorio ed in sito. Ma noi dobbiamo difendere i "penetrometristi" e quindi buttiamo via il bambino con l'acqua calda, senza ricordarci che la gran parte dei circa 200 laboratori geotecnici autorizzati sono microimprese, e certamente non i fantomatici "pochi grandi gruppi imprenditoriali " e sono costituite soprattutto da geologi e danno lavoro a molti geologi. Dimentichiamo quindi di informare i colleghi che vari interventi della magistratura hanno comunque sempre messo in discussione elementi non fondamentali del sistema autorizzativo,definito dal Ministero Infrastrutture con una serie di circolari,ma ogni volta ne hanno confermato la validità complessiva.

Richiamo a tale scopo quanto affermato nella sentenza TAR Lazio Roma, sez. III, n. 14043/2010 "Nella materia sono chiaramente in gioco esigenze di sicurezza e di incolumità pubblica, poiché l'autorizzazione dei laboratori all'effettuazione, con validità certificatoria ufficiale, di prove geotecniche su rocce e terreni ai fini dell'edificazione di costruzioni, deve essere ispirata al massimo rigore proprio al fine di evitare che una funzione così delicata, non a caso costituente servizio pubblico, possa essere svolta da soggetti inadeguati, con conseguente possibile compromissione delle menzionate esigenze".........."Considerata la delicatezza della funzione svolta dai predetti laboratori, è stato disposto, con il DM 14.1.2008, un sistema organico di qualificazione e di controllo (NTC) di modo che, in particolare, i progetti delle opere strutturali interagenti con il terreno siano basati su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove, costituenti parte integranti del progetto e caratterizzate da sicure autorevolezza ed affidabilità proprio in quanto condotte e certificate dai laboratori autorizzati di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001".

L'intervento chiarificatore, di modifica dell'art.59, contenuto nel Decreto sviluppo, serve solo a consentire, mediante la riscrittura di un dispositivo normativo ad hoc, di definire in modo univoco ruoli e competenze dei laboratori geotecnici e certamente non può sancire "la morte dei liberi professionisti , con gravi limitazioni del libero mercato e della concorrenza e soprattutto della qualità del servizio"."


Replica del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Gianvito Graziano.
"La prima preoccupazione dei Geologi è l'uso appropriato del territorio nel rispetto delle sue più intrinseche caratteristiche e delle leggi naturali che hanno portato alla sua formazione e che costantemente lo modificano.
Invocare la sicurezza dimenticando volutamente o sottostimando l'importanza e il ruolo che le Scienze della Terra devono avere nel variegato mondo delle costruzioni è un puerile tentativo di confondere le idee.
Appare assai discutibile voler apportare modifiche all'art. 59 del DPR 380/2001 in un decreto sviluppo che sia per i contenuti che per i caratteri d'urgenza non giustificano la presenza della norma contestata, che appare ancora più censurabile in quanto proposta da un organo di consulenza quale appunto il C.S.LL.PP. senza nessun tipo di confronto con il C.N. Geologi.
Il C.N.G. non contesta il ruolo dei laboratori geotecnici, contesta però l'uso improprio e fuorviante di termini molto specifici quali indagini geotecniche o indagini geognostiche, prove di laboratorio e prove in situ. Confusione che avrebbe potuto essere evitata e che invece viene alimentata da portatori di interessi legittimi, ma specifici, che si spacciano come rappresentanti della categoria"
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