Duro scontro tra il presidente dell'Associazione Laboratori di
Ingegneria e Geotecnica (ALIG)
Donatella Pingitore e i
massimi vertici del Consiglio Nazionale dei Geologi. Con una
lettera inviata al Presidente ed Consiglieri del Consiglio
Nazionale, al Presidente ed ai Consiglieri degli Ordini Regionali
dei Geologi, il presidente di ALIG ha fornito delle risposte
taglienti alle ultime vicende che hanno coinvolto la professione
del geologo.
In particolare, il Presidente dei Laboratori di Ingegneria e
Geotecnica Pingitore ha voluto rispondere ad alcune dichiarazioni
del Presidente dei Geologi Italiani Graziano che si era opposto
alla norma contenuta nel DL n. 83/2012 recante "Misure per la
crescita del paese" (c.d. decreto Sviluppo) che modificando
l'articolo 59 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 380/2001 aggira
le due sentenze del TAR (
leggi news), e alla lettera inviata al
Presidente del Consiglio
Mario Monti (
leggi news).
Prima di riportare di seguito la lettera del Presidente ALIG
Donatella Pingitore e la risposta del Presidente dei Geologi
italiani
Gian Vito Graziano, desideriamo riepilogare i fatti
con una breve cronostoria:
- il 26 aprile 2012, il TAR del Lazio, con sentenza n. 3757 ha
annullato la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
n. 7618/STC dell'8 settembre 2010, recante i "Criteri per il
rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e
certificazione di prove su terre e rocce di cui all'art. 59 del
D.P.R. n. 380/2001", nella parte in cui prevedeva per il direttore
di tali laboratori indifferentemente il possesso della laurea in
geologia, ingegneria ed architettura;
- sempre il 26 aprile, veniva depositata la sentenza n. 3761 del
TAR del Lazio che ha annullato anche la Circolare del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici n. 7619/STC dell'8 settembre 2010,
recante i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai
Laboratori per l'esecuzione e certificazione di per l'esecuzione e
certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e
prove in sito di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001", ritenendo
che l'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e le Norme Tecniche per le
Costruzioni si riferiscono alle indagini e prove geotecniche, ma
non alle indagini geognostiche, al prelievo di campioni ed alle
prove in situ: queste attività sono esplicitamente regolate dal
Codice e dal Regolamento dei Contratti Pubblici, con la conseguenza
che la circolare non può richiedere l'intervento di un laboratorio
autorizzato in attività di studio del terreno e delle rocce che
sono proprie dell'attività del geologo;
- il 26 giugno 2012 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n.
129 alla Gazzetta ufficiale n. 147 il decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83 recante "Misure per la crescita del paese" (c.d. decreto
Sviluppo) che modificando l'articolo 59 del Testo Unico di cui al
D.P.R. n. 380/2001 aggira le due sentenze del TAR;
- alla pubblicazione del DL n. 83/2012 è seguito lo sfogo del
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
Gian Vito
Graziano che dopo aver affermato di essere "sdegnato" per il
comportamento del Ministero delle Infrastrutture ha aggiunto che
non comprende i motivi per i quali il Ministero, per una modifica
di tale portata che di fatto scavalca le sentenze della
Magistratura, utilizzi un decreto-legge che contiene il principio
dell'urgenza e non attenda i tempi di un normale iter parlamentare
e nel frattempo si adegui alle sentenze.
Lettera del Presidente ALIG ai vertici del Consiglio Nazionale
dei Geologi
"Cari colleghi
Sapete tutti benissimo che nessuno vuole la "scomparsa di
quell'elaborato progettuale fondamentale, che è la relazione
geologica, e con essa tutto quel bagaglio di conoscenze che
consente di operare scelte compatibili con l'assetto del
territorio". Tantomeno ciò può essere conseguenza della prevista
modifica dell'art. 59 del DPR 380/2001 che certamente non può in
alcun modo modificare quella che è una "riserva" del geologo per
legge ai sensi della Legge 122/63 e poi del DPR 328/2001.
Né è corretto affermare che è "..........un atto di pura arroganza,
con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il
Ministero delle Infrastrutture hanno aggirato due recenti sentenze
del TAR Lazio, che avevano reso giustizia alle competenze ed alla
cultura geologica, proponendo una modifica di legge, non attraverso
un normale iter parlamentare, ma introducendo la stessa modifica,
che non ha alcun requisito di urgenza, nel D.L. n. 85/12 "Misure
urgenti per la crescita del paese".
Sapete benissimo che la distinzione fra indagini geologiche,
indagini geognostiche ed indagini geotecniche oggi è semplice
esercizio lessicale che dovremmo riservare ai magistrati che non
conoscono la nostra professione e invece è stato sponsorizzato e
sostenuto dagli avvocati del CNG in sede di TAR Lazio ed ha portato
alla sentenza 3761/2012 ove tuttavia si annulla la circolare
7619/STC solo nella parte in cui .........." si riferisce a tutte
le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei
campioni e le prove sui terreni in sito( art 1.1)." non mettendo
affatto in discussione il sistema delle autorizzazioni ministeriali
nel suo complesso.
Richiamando poi la sentenza del CdS 3283/2012 dimenticate di citare
un passaggio che legittima, ancora una volta, il sistema
autorizzativo del Ministero Infrastrutture limitato alle prove ed
indagini geotecniche : ".............Lo stesso decreto ministeriale
14 gennaio 2008 fa riferimento, in un ambito dedicato
esclusivamente alle prove geotecniche, alla necessità che i valori
caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche avvenga anche
attraverso "l'interpretazione dei risultati di prove e misure in
situ".
La necessità che venga rilasciato uno specifico titolo che
autorizzi l'esercizio di prove geotecniche in situ è anche
giustificata dalla importanza e delicatezza delle prove stesse
essendo le stesse finalizzate a fornire dati conoscitivi su terreni
e rocce per la progettazione. Né ad una diversa conclusione si deve
pervenire per il fatto che l'Allegato A del d.p.r. n. 207 del 2010
faccia riferimento alla "esecuzione delle prove in situ"".
Nel Decreto "Sviluppo" il Ministero Infrastrutture, in una evidente
ottica di salvaguardia della qualità e della sicurezza delle
costruzioni, propone una modifica dell'art.59 del DPR 380/2001, in
cui viene chiarito che le indagini sulle terre e sulle rocce non
possono essere limitate alle sole indagini geotecniche da eseguire
all'interno del laboratorio ma devono necessariamente comprendere
le attività di indagine in sito (sondaggi, prove penetrometriche,
prelievo di campioni) indispensabili alla corretta
caratterizzazione geotecnica di un terreno e quindi necessarie per
l'esecuzione della modellazione per la progettazione
geotecnica.
Il ruolo dei laboratori geotecnici con autorizzazione ministeriale
è stato più volte oggetto di contestazione da parte dei geologi che
certamente non auspicano la qualità, né puntano alla sicurezza
delle opere, altrimenti ne riconoscerebbero l'utilità e
l'indipendenza e, soprattutto, un ruolo di complementarietà e di
supporto ai liberi professionisti che, in quanto tali, non hanno
capacità tecniche ed imprenditoriali per svolgere le specifiche
attività in laboratorio ed in sito. Ma noi dobbiamo difendere i
"penetrometristi" e quindi buttiamo via il bambino con l'acqua
calda, senza ricordarci che la gran parte dei circa 200 laboratori
geotecnici autorizzati sono microimprese, e certamente non i
fantomatici "pochi grandi gruppi imprenditoriali " e sono
costituite soprattutto da geologi e danno lavoro a molti geologi.
Dimentichiamo quindi di informare i colleghi che vari interventi
della magistratura hanno comunque sempre messo in discussione
elementi non fondamentali del sistema autorizzativo,definito dal
Ministero Infrastrutture con una serie di circolari,ma ogni volta
ne hanno confermato la validità complessiva.
Richiamo a tale scopo quanto affermato nella sentenza TAR Lazio
Roma, sez. III, n. 14043/2010 "Nella materia sono chiaramente in
gioco esigenze di sicurezza e di incolumità pubblica, poiché
l'autorizzazione dei laboratori all'effettuazione, con validità
certificatoria ufficiale, di prove geotecniche su rocce e terreni
ai fini dell'edificazione di costruzioni, deve essere ispirata al
massimo rigore proprio al fine di evitare che una funzione così
delicata, non a caso costituente servizio pubblico, possa essere
svolta da soggetti inadeguati, con conseguente possibile
compromissione delle menzionate esigenze".........."Considerata la
delicatezza della funzione svolta dai predetti laboratori, è stato
disposto, con il DM 14.1.2008, un sistema organico di
qualificazione e di controllo (NTC) di modo che, in particolare, i
progetti delle opere strutturali interagenti con il terreno siano
basati su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e
prove, costituenti parte integranti del progetto e caratterizzate
da sicure autorevolezza ed affidabilità proprio in quanto condotte
e certificate dai laboratori autorizzati di cui all'art. 59 del DPR
n. 380/2001".
L'intervento chiarificatore, di modifica dell'art.59, contenuto nel
Decreto sviluppo, serve solo a consentire, mediante la riscrittura
di un dispositivo normativo ad hoc, di definire in modo univoco
ruoli e competenze dei laboratori geotecnici e certamente non può
sancire "la morte dei liberi professionisti , con gravi limitazioni
del libero mercato e della concorrenza e soprattutto della qualità
del servizio"."
Replica del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
Gianvito Graziano.
"La prima preoccupazione dei Geologi è l'uso appropriato del
territorio nel rispetto delle sue più intrinseche caratteristiche e
delle leggi naturali che hanno portato alla sua formazione e che
costantemente lo modificano.
Invocare la sicurezza dimenticando volutamente o sottostimando
l'importanza e il ruolo che le Scienze della Terra devono avere nel
variegato mondo delle costruzioni è un puerile tentativo di
confondere le idee.
Appare assai discutibile voler apportare modifiche all'art. 59 del
DPR 380/2001 in un decreto sviluppo che sia per i contenuti che per
i caratteri d'urgenza non giustificano la presenza della norma
contestata, che appare ancora più censurabile in quanto proposta da
un organo di consulenza quale appunto il C.S.LL.PP. senza nessun
tipo di confronto con il C.N. Geologi.
Il C.N.G. non contesta il ruolo dei laboratori geotecnici, contesta
però l'uso improprio e fuorviante di termini molto specifici quali
indagini geotecniche o indagini geognostiche, prove di laboratorio
e prove in situ. Confusione che avrebbe potuto essere evitata e che
invece viene alimentata da portatori di interessi legittimi, ma
specifici, che si spacciano come rappresentanti della
categoria".
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