Ritardati pagamenti: dal Ministero una nota esplicativa

25/01/2013

Il Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture ha inviato agli operatori del settore la nota prot. 0001293 del 23 gennaio 2013 a firma del Capo di Gabinetto Mario Torsello avente ad oggetto "Decreto legislativo n. 192/2012, recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

Nella nota in argomento dopo alcune pagine di premesse viene precisato che "In conclusione, si ritiene che la nuova disciplina dei ritardati pagamenti introdotta in attuazione della direttiva comunitaria 7/2011/UE su applica ai contratti pubblici relativi a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori, stipulati a decorrere dall'1 gennaio 2013, ai sensi dell'art.3, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2012" ed il Ministero aggiunge, anche, che rispetto alle disposizioni relative ai termini di pagamento e della misura degli interessi contenute nel Codice dei contratti e nel Regolamento di attuazione devono essere ritenute prevalenti le disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 192/2012 anche in considerazione dell'articolo 11, comma 2 del d.lgs. n. 231/2002 che fa "salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore"

Sull'argomento è intervenuto ieri il Presidente dell'ANIEM Dino Piacentini che ha accolto "con favore la circolare adottata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture perché chiarisce in maniera inequivocabile l'applicazione della nuova disciplina sui ritardati pagamenti anche ai lavori pubblici ma nel contempo, nonostante le rilevanti rassicurazioni interpretative istituzionali, ritiene indispensabile l'adozione di un provvedimento correttivo di carattere normativo. In uno scenario come quello attuale, la scelta della circolare si rivela inopportuna perché potrebbe generare solo un'ulteriore confusione in una situazione già di per sé resa particolarmente difficile per il settore a causa della grave crisi economica in cui attualmente versa."

Chiara la presa di posizione del Presidente Piacentini per il fatto stesso che, in questo momento l'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D.lgs. n. 192/2012 ai lavori pubblici, dal punto di vista normativo, non è assolutamente chiara mentre sono abbastanza chiare le norme speciali sui lavori pubblici (Codice dei contratti e Regolamento di attuazione) che regolano in maniera inequivocabile il problema dei ritardi nei pagamenti.
Per altro nel d.lgs. n. 231/2002 il comma 1 dell'articolo 1 che definisce l'ambito di applicazione ed il comma 1 dell'articolo 2 che definisce la "transazione commerciale" ed anche l'articolo 11, comma 2 del d.lgs. n. 231/2002 (citato nella nota ministeriale non sono stati per nulla modificati dal d.lgs. n. 192/2012 ed allora sarebbe logico porsi la domanda: "Come mai il d.lgs. n. 231/2002 non è stato mai applicato dalla sua emanazione ad oggi ai lavori pubblici?"

E la precedente domanda avrebbe bisogno di una chiara risposta anche in considerazione del fatto che se il legislatore avesse voluto perseguire la strada dell'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002 così come modificato dal d.lgs. n. 192/2012 avrebbe potuto farlo alla fine dello scorso anno quando ha introdotto, con la legge 17 dicembre 2012, n. 221 (successiva all'emanazione del d.lgs. n. 192/2012), le ultime modifiche al Codice dei contratti ed al regolamento ed avrebbe potuto procedere all'abrogazione di quegli articoli che, oggi, a quanto detto nella nota del Ministero, non sono più compatibili con i termini introdotti nel d.lgs. n. 231/2002 dal d.lgs. n. 192/2012.

Ci chiediamo se è possibile, in un campo così delicato com'è quello dei pagamenti e degli interessi per i ritardi nei pagamenti, non inserire le opportune e necessarie modifiche alla legge speciale (Codice dei contratti e Regolamento di attuazione) e fare rifermento ad una nota che ritiene non più applicabili i commi 1 e 2 dell'articolo 142 ed i commi 2 e 3 dell'articolo 144 del regolamento e ritiene applicabile un decreto legislativo che non fa alcun riferimento ai lavori pubblici.

Certo più che una nota del Ministero, sarebbe stato più opportuno l'intervento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che avrebbe potuto formulare al Governo ed al Ministero, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettere f) e g) del Codice dei contratti, le necessarie modifiche per la revisione del Regolamento e avrebbe potuto emanare una determinazione idonea a fare chiarezza sul problema al fine di evitare possibili successivi contenziosi.

A cura di Paolo Oreto


© Riproduzione riservata