Il
Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il
Ministero delle Infrastrutture ha inviato agli operatori del
settore la
nota prot. 0001293 del 23 gennaio 2013 a firma
del Capo di Gabinetto
Mario Torsello avente ad oggetto
"Decreto legislativo n. 192/2012, recante modifiche al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento
della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali".
Nella nota in argomento dopo alcune pagine di premesse viene
precisato che "
In conclusione, si ritiene che la nuova
disciplina dei ritardati pagamenti introdotta in attuazione della
direttiva comunitaria 7/2011/UE su applica ai contratti pubblici
relativi a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori, stipulati
a decorrere dall'1 gennaio 2013, ai sensi dell'art.3, comma 1, del
d.lgs. n. 192 del 2012" ed il Ministero aggiunge, anche, che
rispetto alle disposizioni relative ai termini di pagamento e della
misura degli interessi contenute nel Codice dei contratti e nel
Regolamento di attuazione devono essere ritenute prevalenti le
disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 192/2012 anche in
considerazione dell'articolo 11, comma 2 del d.lgs. n. 231/2002 che
fa "salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi
speciali che contengono una disciplina più favorevole per il
creditore"
Sull'argomento è intervenuto ieri il Presidente dell'ANIEM
Dino
Piacentini che ha accolto "con favore la circolare adottata dal
Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero
delle Infrastrutture perché chiarisce in maniera inequivocabile
l'applicazione della nuova disciplina sui ritardati pagamenti anche
ai lavori pubblici ma nel contempo, nonostante le rilevanti
rassicurazioni interpretative istituzionali, ritiene indispensabile
l'adozione di un provvedimento correttivo di carattere normativo.
In uno scenario come quello attuale, la scelta della circolare si
rivela
inopportuna perché potrebbe generare solo
un'ulteriore confusione in una situazione già di per sé resa
particolarmente difficile per il settore a causa della grave crisi
economica in cui attualmente versa."
Chiara la presa di posizione del Presidente Piacentini per
il fatto stesso che, in questo momento
l'applicabilità del
d.lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D.lgs. n. 192/2012 ai
lavori pubblici, dal punto di vista normativo, non è assolutamente
chiara mentre sono abbastanza chiare le norme speciali sui
lavori pubblici (Codice dei contratti e Regolamento di attuazione)
che regolano in maniera inequivocabile il problema dei ritardi nei
pagamenti.
Per altro nel d.lgs. n. 231/2002 il comma 1 dell'articolo 1 che
definisce l'ambito di applicazione ed il comma 1 dell'articolo 2
che definisce la "transazione commerciale" ed anche l'articolo 11,
comma 2 del d.lgs. n. 231/2002 (citato nella nota ministeriale non
sono stati per nulla modificati dal d.lgs. n. 192/2012 ed allora
sarebbe logico porsi la domanda: "
Come mai il d.lgs. n. 231/2002
non è stato mai applicato dalla sua emanazione ad oggi ai lavori
pubblici?"
E la precedente domanda avrebbe bisogno di una chiara risposta
anche in considerazione del fatto che se il legislatore avesse
voluto perseguire la strada dell'applicabilità del d.lgs. n.
231/2002 così come modificato dal d.lgs. n. 192/2012 avrebbe potuto
farlo alla fine dello scorso anno quando ha introdotto, con la
legge 17 dicembre 2012, n. 221 (successiva all'emanazione del
d.lgs. n. 192/2012), le ultime modifiche al Codice dei contratti ed
al regolamento ed avrebbe potuto procedere all'abrogazione di
quegli articoli che, oggi, a quanto detto nella nota del Ministero,
non sono più compatibili con i termini introdotti nel d.lgs. n.
231/2002 dal d.lgs. n. 192/2012.
Ci chiediamo se è possibile, in un campo così delicato com'è
quello dei pagamenti e degli interessi per i ritardi nei pagamenti,
non inserire le opportune e necessarie modifiche alla legge
speciale (Codice dei contratti e Regolamento di attuazione) e
fare rifermento ad una nota che ritiene non più applicabili i commi
1 e 2 dell'articolo 142 ed i commi 2 e 3 dell'articolo 144 del
regolamento e ritiene applicabile un decreto legislativo che non fa
alcun riferimento ai lavori pubblici.
Certo più che una nota del Ministero,
sarebbe stato più
opportuno l'intervento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture che avrebbe potuto
formulare al Governo ed al Ministero, ai sensi dell'articolo 6,
comma 7, lettere f) e g) del Codice dei contratti, le necessarie
modifiche per la revisione del Regolamento e avrebbe potuto emanare
una determinazione idonea a fare chiarezza sul problema al fine di
evitare possibili successivi contenziosi.
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