Ritardo dei pagamenti: Entrata in vigore all'italiana con dubbi ed incertezze sui lavori pubblici

Lo scorso 1 gennaio 2013 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 contenente il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla...

04/01/2013
Lo scorso 1 gennaio 2013 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 contenente il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e con l'entrata in vigore del provvedimento torna d'attualità il problema dell'applicabilità del decreto stesso ai lavori pubblici.
Il vice-presidente della Commissione europea, Antonio Tajani, in una recente intervista ha precisato che le nuove regole devono essere applicate a tutte le transazioni commerciali e a tutti i settori produttivi, edilizia compresa, precisando che "Per eliminare ogni dubbio lo stesso legislatore europeo ha aggiunto nel preambolo della direttiva un 'considerando' che stabilisce la nozione di fornitura di merci e di prestazione di servizi includendo la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici oltre ai lavori di ingegneria civile". Si tratta del considerato n. 11 in cui viene precisato che "La fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile".
Ma per quello che diremo più avanti, a mio modesto avviso, tale considerazione lascia il tempo che trova perché è idonea soltanto ad impegnare gli stati membri ad includere esplicitamente, nelle norme di recepiemto della direttiva, anche "la progettazione e l’esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile".

In pratica, con le nuove norme, in caso di ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni nei riguardi delle imprese appaltatrici superiori a 30 giorni, dovrebbe essere applicato l'interesse di mora di cui al al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea maggiorato di 8 punti percentuali.
Il problema è quello di capire se il decreto sia applicabile anche al settore dei lavori pubblici.
La domanda ha trovato le risposte di soggetti più o meno qualificati che, cavalcando l'onda della crisi, hanno cercato di tranquillizzare il settore delle costruzioni che, come ormai noto a tutti, soffre pesantemente a causa dei crediti che non riesce a riscuotere nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Nonostante, però, in molti si siano adoperati per un chiarimento della norma, a preoccupare il settore delle costruzioni è l'ammissione che il testo del D.Lgs. n. 192/2012 non fa alcun riferimento al settore dei lavori pubblici. In tal senso, anche i tecnici del ministero degli Affari europei, guidato da Enzo Moavero, che ha coordinato il lavoro di messa a punto del testo, hanno, però, precisato che il mancato richiamo del settore non si traduce automaticamente in una sua esclusione.

Ma, a parte le dichiarazioni più o meno politiche e più o meno argomentate di chi è voluto entrare nel merito della questione, c'è da chiarire un aspetto fondamentale del problema. In diritto, il brocardo "lex specialis derogat generali" (che in latino significa: "la norma speciale deroga quella generale") esprime uno dei principi o criteri tradizionalmente utilizzati dagli ordinamenti giuridici per risolvere le antinomie normative: il criterio di specialità. Ciò premesso, l'Italia è dotata di un codice (D.Lgs. n. 163/2006) e di un regolamento (D.P.R. n. 207/2010) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (dunque di una lex specialis). I pagamenti sono regolati dall'articolo 133 del codice (Termini di adempimento, penali, adeguamento dei prezzi) e dagli articoli 142 (Ritardato pagamento), 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo) e 144 (Interessi per ritardato pagamento) del regolamento.

A mio avviso, avendo, dunque, l'Italia una lex specialis che regolamenta i lavori pubblici, l'unico modo per ovviare al problema dei ritardi nei pagamenti delle P.A. nel settore è una modifica al Codice e al Regolamento ed, in atto, nel caso di ritardo di pagamento dei certificati di acconto superiore a 30 giorni o della rata di saldo superiore a 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo, non si potrà far altro che applicare la lex specialis (Codice dei contratti e Regolamento di attuazione) e così come disposto dagli articoli 143, commi 1 e 2 e 144, comma 2, del Regolamento n. 207/2010, all'esecutore spettano gli interessi pari al tasso legale (in atto il 2,50%) sulle somme dovute mentre quando il ritardo del pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi di mora (5,27%) definiti, per ultimo, dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27/05/2011.

A cura di Paolo Oreto
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