Il Consiglio di Stato ha, recentemente espresso il parere n.
3626/2013 sul decreto "Parametri bis" relativo ai
parametri per
la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli
affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria.
Il decreto, dopo il parere del Consiglio di Stato è stato inviato
alla Corte dei Conti per il necessario visto di legittimità e sarà,
successivamente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto ha avuto, in verità una gestazione travagliata che nasce
con le modifiche introdotte dall'articolo 5, comma 1 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto
2012, n. 134 all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
In pratica il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012
convertito dalla legge n. 27 prevede l'emanazione di 3 decreti tra
i quali il decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che pur facendo
riferimento ai parametri per la liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale deve contenere, anche, le classificazioni delle
prestazioni professionali relative ai servizi relativi
all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I,
capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Ricordiamo che il nuovo schema di decreto relativo ai "Parametri
bis" è stato inviato al Consiglio di Stato alla fine del mese di
Luglio successivamente ad una riscrittura del testo stesso dovuta
ai pareri negativi espressi sul primo testo dall'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Tali pareri negativi erano dovuti relativamente al fatto che il
decreto stesso potrebbe prevedere compensi professionali più alti
rispetto a quelli del D.M. 4/4/2001, in violazione alla legge
stessa che prescriveva che "
I parametri individuati non possono
condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore
a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali
vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto".
In verità il Ministero, successivamente ai due pareri negativi ha
aggiornato il decreto ma, anche su questa seconda stesura il
Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso una serie di
osservazioni nella prima delle quali viene evidenziato che le
osservazioni puntuali formulate nel primo Voto sono state
prevalentemente recepite mentre
le osservazioni di carattere
generale non risultano recepite.
Nel dettaglio il Consiglio superiore precisa, ancora una volta, che
il decreto stesso
non consente la possibilità di verificare il
puntuale adempimento del vincolo relativo al fatto che il
corrispettivo non può determinare un importo a base di gara
superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe
professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del
decreto-legge n. 1/2012.
In atto, poi, per la determinazione degli importi da porre a base
d'asta per i servizi di progettazione si fa riferimento al comma 2
dell'articolo 5 del decreto-legge n. 83/2012 con cui viene
precisato che fino all'emanazione del nuovo decreto per la
determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria e per l'individuazione delle
prestazioni professionali, possono continuare ad essere utilizzate
le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni
vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n.
1 del 2012.
Dunque, non dovrebbe esserci alcun caos se non quello provocato
dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 92 del Codice dei
contratti in cui viene precisato che "I corrispettivi di cui al
comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove
motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di
riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base
d'asta" che, per altro viene confermato dall'articolo 262, comma 1
del Regolamento di attuazione.
In verità l'unica possibilità che gli importi a base d'asta non
vengano determinati in maniera del tutta arbitraria dal
Responsabile del Procedimento è contenuta nella determinazione n. 5
del 27 luglio 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture che al paragrafo 5 precisa
che "La stazione appaltante, nel fare riferimento al D.M. 4 aprile
2001, deve darne chiara indicazione ed applicarlo con correttezza,
nonché in modo analitico; laddove, invece, decida di avvalersi di
altri parametri di riferimento (listini, prezziari), gli stessi
dovranno essere resi pubblici e controllabili.
Aggiungendo, anche, che "Appare opportuno evidenziare che le
considerazioni svolte in merito alla necessità che il corrispettivo
a base di gara sia congruo, tenuto conto della natura e della
complessità dei servizi, al fine di garantire, in funzione di
salvaguardia dell'interesse pubblico, la qualità delle prestazioni,
sono senz'altro applicabili anche alle procedure di affidamento dei
servizi di verifica dei progetti di cui all'articolo 112 del
Codice. Parimenti, anche con riferimento a tali servizi, si
suggerisce di utilizzare il D.M. 4 aprile 2001, almeno finché esso
non sia sostituito da un nuovo decreto ai sensi dell'articolo 92,
comma 2 del Codice".
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