Codice dei contratti: Oggi in commissione i decreti sulla Direzione dei lavori e sul Dibattito pubblico

20/02/2018

Oggi alle 12:00 si riunisce (numero legale permettendo) l’VIII Commissione della Camera con all’ordine del giorno il parere su due provvedimenti predisposti dal Governo e precisamente:

  • sullo “Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico”;
  • sullo “Schema di decreto ministeriale recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture”

Relativamente al provvedimento sul dibattito pubblico non vorremmo essere nei panni dei componenti della Commissione che si troveranno sul tavolo il parere del Consiglio di Stato n. 359 del 12 febbraio 2018 che oltre alle critiche riscontrabili nelle osservazioni preliminari relative a due possibili profili di criticità, che “ove non corretti, potrebbero vanificare l’operatività dell’istituto del dibattito pubblico”, relativi alle soglie economiche ed alla necessità di potenziare l’attività di monitoraggio della Commissione nazionale per il dibattito pubblico contengono osservazioni su tutti e 10 gli articoli che costituiscono il provvedimento e con richieste di modifiche su molti commi dei 10 articoli ma la cosa che è più pesante per la Presidenza del Consiglio dei Ministri è il fatto che le richieste di modifica sono precise e puntuali in certi casi anche sulla punteggiatura e sui rinvii ma, in alcuni casi, anche su problemi strutturali (leggi notizia).

Relativamente, poi, al provvedimento sulle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture ricordiamo che l’esame dello stesso era iniziato nella seduta del 17 gennaio 2018 in cui la commissione aveva concluso il relativo verbale così “Ermete REALACCI (PD), presidente, nel concordare  con  le  considerazioni  della collega Mariani, ricorda che la Commissione non potrà esprimersi sul provvedimento in oggetto, fino a che non sia stato trasmesso il prescritto parere del Consiglio di Stato. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta” (leggi notizia).

Ho, poi, notato che nei testi predisposti dalla Camera dei Deputati in riferimento al provvedimento e precisamente nel documento recante "Pareri del Consiglio di Stato, pareri della Conferenza unificata, ANAC e del Consiglio superiore dei lavori pubblici” (leggi) sono stati inseriti due pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici che si riferiscono non all’attuale testo predisposto dal Governo e sul quale c’è stata già l’intesa in conferenza unificata ma al precedente provvedimento predisposto quando ancora non era entrato in vigore il decreto correttivo. Si tratta in pratica del testo sul quale si era espresso precedentemente il Consiglio di Stato con parere n. 2282 del 3/11/2016 ed, infatti, i pareri del Consiglio dei Lavori pubblici portano il numero 6734 del 18/7/2016 (sulle linee guida predisposte dall’ANAC sul direttore dei lavori) ed il numero 6807 del 22/7/2016 (sulle linee guida predisposte dall’ANAC sul direttore die esecuzione.

È, quindi, evidente il Consiglio superiore dei lavori pubblici non è stato sentito, così come previsto all’articolo 111, comma 1 del Codice dei contratti, sui testi definitivi delle due linee guida e ciò è facilmente riscontrabile nelle stesse note del Consiglio superiore precedentemente citate in cui si fa riferimento alle precedenti linee guida predisposte dall’Anac differenti in molti punti dalle linee guida inserite nel decreto su cui si è espressa la Conferenza unificata nella seduta del 6 dicembre 2017 (leggi notizia) ed il Consiglio di Stato con parere n. 360 del 12/02/2018.

In questa maniera si disattende quanto disposto all’articolo 111, comma 1 dove viene espressamente precisato che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ……

E’ lecito, quindi, chiedersi come mai i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata sono stati espressi sul testo definitivo mentre quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici è sul testo originario.

Crediamo, quindi, che l’VIII Commissione avrebbe fatto bene nella seduta del 17 gennaio 2018 a segnalare che sarebbe stato opportuno, nel rispetto della legge, sentire nuovamente il Consiglio superiore dei lavori pubblici sul testo definitivo del provvedimento.

A cura di arch. Paolo Oreto



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