Sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2018 è stato
pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 rubricato
“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e
del direttore dell'esecuzione»”.
Il provvedimento entrerà in vigore il 30 maggio
2018 e, contestualmente saranno abrogati gli
articoli da 178 a 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207.
Prima di parlare dell’articolato desideriamo precisare che nelle
premesse al decreto vero e proprio, al terzultimo
capoverso è precisato “Acquisito il parere delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica”; in verità dagli atti ufficiali del
Senato e, precisamente, nel resoconto dell’ultima seduta
(n. 360 del 24 gennaio 2018) della
precedente legislatura, l’esame del provvedimento n.
493 relativo allo Schema di decreto ministeriale
recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti
le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori
e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o
forniture si conclude con “Il seguito dell'esame è quindi
rinviato”; crediamo di essere nel giusto nell’affermare che
nel decreto ci sia un’inesattezza in quanto si afferma che per il
provvedimento è stato acquisito il parere della competente
Commissione del Senato della Repubblica quando, invece, gli atti
ufficiali della stessa commissione affermano il contrario.
In ogni caso sono passati oltre due anni per
avere un provvedimento essenziale per l’esecuzione dei lavori in
gran parte prelevato da articoli del previgente Regolamento n.
207/2010: si tratta di circa 10.000 parole per le quali
abbiamo aspettato oltre 750 giorni con la media lumaca di circa 13
parole al giorno compresi gli articoli e le
congiunzioni; abbiamo atteso oltre due anni per un
provvedimento che mettese fine al pasticcio della mancanza di
specifiche norme sulla direzione dei lavori che, come avevamo modo
di affermare più volte affermato successivamente all’entrata in
vigore del Codice dei contratti (leggi notizia, leggi notizia): ecco, sono questi, a
nostro avviso, i risultati della soft law con un provvedimento che
avrebbe dovuto vedere, così come disposto all’articolo 111, comma 1
del Codice dei contratti entro il 18 luglio 2016 e per il quale,
invece, si è arrivati ad un mostruoso ritardo di quasi due anni con
una infinità di passaggi che possono essere così riassunti:
- l’ANAC in data 29 aprile 2016 pone in consultazione le linee
guida Linee guida su modalità di svolgimento delle funzioni di
direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell’esecuzione del contratto da parte del Direttore dei Lavori e
le Linee guida su modalità di svolgimento delle funzioni di
coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione del contratto da parte del Direttore
dell’esecuzione (leggi articolo);
- entro la data di scadenza della consultazione fissata per il 16
maggio 2016 pervengono all’ANAC stessa oltre 50 contributi da
pubbliche amministrazioni e società pubbliche, dipendenti di
pubbliche amministrazioni e società pubbliche, associazioni di
categoria ed ordini, operatori economici ed altri (leggi articolo);
- successivamente alle osservazioni, il 21 giugno 2016 l’ANAC
prepara un testo definitivo che invia al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (leggi articolo);
- il Ministero, in funzione delle linee guida predisposte
dall’ANAC, predispone un decreto di due articoli a cui sono
allegate le linee guida ed invia il decreto stesso al Consiglio
superiore dei Lavori pubblici ed al Consiglio di Stato per il
parere;
- il Consiglio superiore dei lavori pubblici
esprime il proprio parere con note prot. n. 6734 del 18 luglio 2016
e prot. n. 6907 del 22 luglio 2016
- Il Consiglio di Stato esprime il proprio
parere n. 2282 del 3 novembre 2016
sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di approvazione delle linee guida. Si
tratta di un parere favorevole con condizioni ed
osservazioni di entità tale che inficiano l’impostazione stessa del
decreto. (leggi articolo).
- successivamente all’entrata in vigore del decreto 18 aprile
2017 (cosiddetto “decreto correttivo), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti invia alla Conferenza unificata un
nuovo schema di decreto aggiornato (leggi articolo);
- la Conferenza unificata si pronuncia sul provvedimento
(leggi articolo);
- il Consiglio di Stato soltanto il 12 febbraio
2018 si è esprime sul decreto con il parere n. 360 (leggi articolo);
- il 20 febbraio 2018 l’VIII Commissione
(Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei
Deputati esprime il proprio parere favorevole con
osservazioni sul provvedimento (leggi articolo).
Passando all’esame del provvedimento è possibile constatare come
lo stesso è costituito da 27 articoli suddivisi nei
seguenti 4 Titoli:
- Titolo I - Disposizioni generali (art. 1)
- Titolo II - Il direttore dei lavori (artt.
2-15)
- Titolo III - Il direttore dell'esecuzione dei
contratti relativi a servizi o forniture (artt. 16-26)
- Titolo IV - Disposizioni finali (art. 27)
Il provvedimento del Mit tiene conto delle osservazioni del
Consiglio di Stato, del parere della commissione Ambiente della
Camera (unico parere pervenuto dal Parlamento) e del lavoro tecnico
in sede di conferenza unificata e con le opportune modifiche ed
integrazioni ricalca alcuni articoli del Regolamento n. 207/2010;
il testo, poi, inviato alle Commissioni parlamentari era costituito
da 32 articoli mentre il decreto pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale contiene 27 articoli.
Alcuni articoli del provvedimento sono, poi, quelli che
cancellano il vulnus dell’errata abrogazione, con l’articolo 217,
comma 1, lettera u2) del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d.
Nuovo Codice Appalti), dalla data di entrata in
vigore dello stesso (19 aprile 2016), della Parte II,
Titolo VIII (Esecuzione dei lavori) del Regolamento n. 207/2010
contenente gli articoli dal 147 al 170.
In conclusione riportiamo, quì di seguito, gli articoli del
nuovo provvedimento che, come abbiamo già detto, entrerà in
vigore il 30 maggio:
- art. 1 - Definizioni
- art. 2 - Rapporti con altre figure
- art. 3 - Gli strumenti per l’esercizio
dell’attività di direzione e controllo
- art. 4 - Attestazione dello stato dei
luoghi
- art. 5 - La consegna dei lavori
- art. 6 - Accettazione dei materiali
- art. 7 - Verifica del rispetto degli obblighi
dell’esecutore e del subappaltatore
- art. 8 - Modifiche, variazioni e varianti
contrattuali
- art. 9 - Contestazioni e riserve
- art. 10 - Sospensione dei lavori
- art. 11 - Gestione dei sinistri
- art. 12 - Funzioni e compiti al termine dei
lavori
- art. 13 - Attività di controllo amministrativo
contabile
- art. 14 - I documenti contabili
- art. 15 - Strumenti elettronici di contabilità
e contabilità semplificata
- art. 16 - Rapporti tra direttore
dell’esecuzione e RUP
- art. 17 - Gli strumenti per l’esercizio
dell’attività di direzione e controllo
- art. 18 - L’attività di controllo
- art. 19 - Avvio dell’esecuzione del
contratto
- art. 20 - Verifica del rispetto degli obblighi
dell’esecutore e del subappaltatore
- art. 21 - Contestazioni e riserve
- art. 22 - Modifiche, variazioni e varianti
contrattuali
- art. 23 - Sospensione dell’esecuzione
- art. 24 - Gestione dei sinistri
- art. 25 - Funzioni e compiti al termine
dell’esecuzione del contratto
- art. 26 - Il controllo
amministrativo-contabile
- art. 27 - Abrogazioni
- art. 28 - Clausola di invarianza
finanziaria
Scarica il testo del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 7 marzo 2019, n. 49
A cura di arch. Paolo
Oreto
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