Regione Siciliana: gli Architetti presentano ricorso al TAR contro l’Ufficio Speciale per la progettazione regionale

11/01/2019

L’Ordine degli architetti di Palermo ha, recentemente, presentato il ricorso al Tribunale amministrrativo per la Regione siciliana contro la la Delibera Giunta Regione Siciliana 4 novembre 2018, n. 426 recante "Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, articolo 4, comma 7. Istituzione Ufficio Speciale per la progettazione regionale" con la quale il Presidente della Regione "rappresenta di dovere ottimizzare le professionalità tecniche degli Uffici centrali e/o periferici dell'Amministrazione regionale nell'ambito di una nuova struttura, temporanea e funzionale, da costituire ai sensi del richiamato art. 4, comma 7, della Legge regionale n. 10/2000, a servizio di un settore strategico quale la realizzazione delle opere pubbliche, alla quale si intende imprimere un particolare impulso e celerità al completamento delle relative attività progettuali; di dover attribuire a tale struttura la finalità di dirigere e coordinare l'intera attività di progettazione delle opere pubbliche regionali; di dovere dare concreta risposta alle esigenze di molti Comuni, nonché delle stesse Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali, spesso carenti di professionalità tecniche interne, consentendo loro di avvalersi delle professionalità tecniche e del know how dell'Amministrazione regionale, consentendo di stipulare apposite convenzioni con la struttura regionale per espletare le attività di cui al richiamato articolo 24 del D.Lgs. n. 50/2016" (leggi articolo)

L’iniziativa dell’Ordine degli architetti di Palermo fa seguito alle prese di posizione dell’Oice (leggi articolo), di Inarsind (leggi articolo), della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia e dell’Ordine degli Architetti di Agrigento (leggi articolo).

Nel ricorso al TAR promosso dall’Ordine degli architetti di Palermo viene contestato alla Regione siciliana il fatto che l’Ufficio Speciale per la progettazione regionale è in contrasto con i principi della libera concorrenza e dell’attività di impresa e inoltre porta alla coincidenza, in capo all’operatore pubblico, tra progettista e controllore del progetto.

Tra l’altro, nel ricorso è precisato che il nuovo  l’Ufficio Speciale per la progettazione regionale è stato istituito richiamando una norma di legge nata per istituire uffici speciali temporanei al fine di soddisfare esigenze particolari e realizzare specifici programmi mentre il nuovo Ufficio ha, invece, le caratteristiche di una struttura robusta e durevole con una dotazione organica di 50 addetti e una vita di almeno tre anni. “L’affidamento diretto dei progetti di architettura e di ingegneria a tale “Ufficio” - è precisato nel ricorso - costituirebbe un mero tentativo (illegittimo) di introdurre una modalità alternativa alla gara pubblica, istituendo una vera e propria “corsia preferenziale” con conseguente trattamento discriminatorio degli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri”.

Sempre nel ricorso al TAR è affermato che la Giunta regionale con la delibera impugnata “intende aggirare le disposizioni nazionali e sovranazionali in materia di evidenza pubblica, ritenendo (erroneamente) legittimo un affidamento diretto e una stipulazione di convenzioni con i Comuni, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane, con l’istituendo ufficio di progettazione regionale, per espletare le attività e di architettura di cui all’art. 24 D.lgs 50/2016”.

In allegato il ricorso al Tribunale amministrativo per la Regione siciliana presentato dallOrdine degli architetti di Palermo.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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