Basta leggere attentamente il testo del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.
50/2016 coordinato con tutti i provvedimenenti
successivi e, quindi, anche con il decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 per capire che per l’ANAC si prospetta tanto lavoro
a cui l’alacre e puntuale Presidente Cantone,
siamo certi, non vorrà sottrarsi.
Certo a caldo le Sue dichiarazioni lasciavano
intendere che con l’entrata in vigore del decreto legge
l’ANAC si sarebbe fermata anche con l’aggiornamento delle linee
guida in corso ma siamo certi che si tratta soltanto di
un’intenzione che non è supportata né dalla norma né, tantomeno,
dalla sensibilità e puntualità che gli riconosciamo. Spieghiamo,
qui di seguito, le ragioni che, a nostro avviso, ci spingono a
credere che il lavoro del Presidente Cantone e dell’ANAC
continuerà ancora per lo meno sino a quando il Governo non
cambierà, se mai lo cambierà, un decreto-legge che crediamo faccia
acqua da più parti.
Il testo del comma 2 dell’articolo 213 del Codice dei
contratti non è stato sottoposto ad alcuna modifica, integrazione o
abrogazione e, quindi, è, a tutt’oggi in vigore; ciò val
quanto dire non soltanto che l’ANAC potrà predisporre linee
guida , bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri
strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati
ma, anche, che è legittimata e, forse, anche,
obbligata ad aggiornare tutti quei provvedimenti che sono
stati emanati in riferimento al citato comma 2 dell’art. 213 in
riferimento alle nuove indicazioni dettate dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
Ci riferiamo alle:
- linee guida n. 1 relative agli
Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria aggiornate al d.lgs. n. 56 del
19/4/2017;
- linee guida n. 2 relative
all'Offerta economicamente più vantaggiosa;
-
linee guida n. 8 relative al Ricorso a
procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso
di forniture e servizi ritenuti infungibili.
- linee guida n. 10 relative
all'Affidamento del servizio di vigilanza privata;
- linee guida n. 12 recanti
Affidamento dei servizi legali;
- linee guida n. 13 recanti La
disciplina delle clausole sociali;
- linee guida n. 14 recanti
Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato.
Ai precedenti provvedimenti si aggiungono, poi, quelli
puntualmente previsti nell’articolato del Codice che non vengono
minimamente citati nell’articolo 216, comma
27-octies e che, quindi, sembra che non rientrino
nel Regolamento unico definito nel primo periodo del citato comma
27-octies; si tratta:
- delle linee guida n. 5 recanti
Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli
esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici;
- delle linee guida n. 6 recanti
Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano
considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze
di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»,
aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017;
- delle linee guida n. 7 recanti Linee
Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house
previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016;
- delle linee guida n. 11 recanti
Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui
all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti
pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi
pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore
del codice non affidate con la formula della finanza di progetto
ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il
diritto dell’Unione europea;
- della
delibera Anac 18 luglio 2018, n. 648
contenente, come disposto all’art. 78, comma 1 del Codice
istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale
obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei
commissari;
- della
delibera ANAC 1 febbraio 2019, n. 48,
contenente, come disposto all’art. 209, comma 13 del Codice con cui
vengono disciplinate le modalità informatiche e telematiche
deposito del lodo presso la Camera arbitrale;
- della
delibera Anac 9 gennaio 2019, n. 10,
contenente, come disposto all’art. 211 del Codice, il Regolamento
per il rilascio dei pareri di precontenzioso;
- della
delibera ANAC 1 marzo 2018, n. 264,
contenente, come disposto dall’art. 213, comma 8 del Codice, il
Provvedimento ANAC per far confluire i dati sugli appalti nella
Banca dati unica gestita dall'Autorità;
- della
delibera ANAC 6 giugno 2018, contenente, come
disposto dall’art. 213, comma 10 del Codice il “Regolamento per la
gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
Diversa la posizione, invece, dei seguenti provvedimenti
dell’ANAC che, pur essendo, ancora oggi, in vigore
lo saranno a tempo sino a 180 giorni dall’entrata in vigore
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
si tratta:
- delle linee guida n. 3, di cui all’articolo
31, comma 5 del Codice dei contratti, recanti recanti “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;
- delle linee guida n. 4, di cui all’articolo
36, comma 7 del Codice dei contratti, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”.
In pratica, dunque, dei molteplici provvedimenti emanati
in questi 3 anni dall’ANAC gli unici che, in questo momento,
risentiranno del decreto.legge 18 aprile 2019, n. 32 saranno
soltanto le linee guida nn. 3 e 4 che, comunque, restano
efficaci sino all’entrata in vigore di un “Regolamento unico” che
abbiamo battezzato in un precedente articolo un “non
Regolamento non unico” per i motivi che nell’articolo
stesso abbiamo enunciato (leggi articolo).
A nostro avviso, in questo momento, dunque, nessuna
limitazione all’operato dell’ANAC che potrà continuare, ai sensi
dell’articolo 216, comma 27-octies, il proprio
lavoro aggiornando, ove ritenuto opportuno, i provvedimenti in
vigore alle nuove norme dettate dal d.l. 32/2019 o emanando i
provvedimenti che alla data di entrata in vigore erano in
itinere.
Buon lavoro Presidente
Cantone!
A cura di arch.
Paolo Oreto
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