02/09/2019
Il posizionamento di camper, roulotte o case mobili da parte di privati cittadini, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative, necessita di permesso di costruire senza il quale è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva.
Lo ha confermato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 36481 del 28 agosto 2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato per l'annullamento di una decisione della Corte di appello in merito alla condanna per reati di abuso edilizio.
La ricorrente (privata cittadina) si era resa responsabile, in qualità di committente e proprietaria, dei lavori di collocazione di una casa mobile modulare di circa 42 mq su un terreno di 1.200 mq, ricadente in zona sismica, senza il prescritto preavviso allo sportello unico per l'edilizia.
L'argomento è stato più volte oggetto di controversie giudiziarie che non si sono placate neanche con la pubblicazione:
In pratica si genera un doppio regime perché:
Gli ermellini hanno confermato i rilievi della Corte di appello per la quale sul terreno di proprietà della ricorrente era stato posizionato un prefabbricato modulare di 42 mq., in parte poggiato su carrello, in parte su pali telescopici, articolato in due unità abitative arredate, con ingressi distinti, dotate la prima di cucina, bagno e una camera da letto e la seconda di una cucina, due camere da letto e un vano adibito a bagno; all'esterno, il manufatto presenta una terrazza con parapetti in metalli a protezione e un'area pavimentata con mattoni autobloccanti. La descrizione del manufatto ha escluso l'invocata applicazione della disciplina regionale, la quale si riferisce a impianti prefabbricati a uso non abitativo.
Come previsto all'art. 44, comma 1, lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo Unico Edilizia), si configura come reato l'installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative. Si è parimenti precisato che integra il reato di costruzione edilizia abusiva la collocazione su un'area di una "casa mobile" con stabile destinazione abitativa, in assenza di permesso di costruire, perché quest'ultimo non è necessario, ai sensi dell'art. 3 del Testo Unico Edilizia, per i soli interventi in cui ricorrono contestualmente i requisiti di cui al comma 1, lett. e 5), del predetto art. 3 (collocazione all'interno di una struttura ricettiva all'aperto, temporaneo ancoraggio al suolo, conformità alla normativa regionale di settore, destinazione alla sosta ed al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti).
Nel caso in esame, i giudici di merito hanno accertato che l'opera, seppur potenzialmente mobile e precaria, era fissata al terreno attraverso tubi telescopi posizionati alla base del terreno ed era corredata, nella parte esterna, da una terrazza con parapetti e una pavimentazione in mattino, da ciò logicamente desumendo che era destinata a soddisfare esigenze abitative di carattere duraturo, come tra l'altro dimostrato dal fatto che dal momento dell'installazione de fabbricato (settembre 2014) fino al giugno 2015 la casa mobile era rimasta in maniera stabile e perdurante sul fondo dell'imputata.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it