Edilizia libera: Nel Glossario anche per Roulottes, Campers e Case mobili

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante "Approvazione del glossari...

10/04/2018

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante "Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222” che entrerà in vigore il 22 aprile 2018 torna d’attualità il controverso tema dell’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti.

Come abbiamo detto già in un articolo di ieri (leggi articolo), si tratta dei primi 58 interventi di edilizia privata per i quali non è richiesto né il permesso di costruire né alcuna comunicazione (Cil, Cila, Scia). Il decreto è immediatamente operativo senza alcuna necessità di recepimento né da parte delle regioni né da parte delle amministrazioni comunali sempre che non esista una legge regionale che abbia modificato integrandolo l’articolo 6 del DPR n. 380 rubricato “Attività edilizia libera”.

L’installazione di tali manufatti, nel glossario di edilizia libera allegato al decreto 2 marzo 2018 è inserita al n. 52 dell’elenco dove è precisato che si tratta di edilizia assolutamente libera sia per l’installazione che per la manutenzione ed eventuale rimozione dei manufatti, sempre che l’attività ricettiva sia stata già autorizzata sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Si tratta, in definitiva, dell’attività individuata con il numero 16 nella sezione II relativa all’edilizia della Tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016.

Ricordiamo, dunque, che l’articolo 3 del DPR 380/2001 al comma 1 lettera e.5) definisce come interventi di nuova costruzione anche “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”.

Nuove procedure di Edilizia Privata

Nuove procedure di Edilizia Privata
Realizzazioni di costruzioni ai sensi del Testo Unico in Edilizia

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L’articolo 10, comma 1, lettera a) del citato DPR 380/2001 precisa, poi, che costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire, tra l’altro, gli interventi di nuova costruzione.

In pratica, quindi, nei casi di carattere generale l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee deve essere effettuata come, per altro, indicato al progressivo 15 nella sezione II relativa all’edilizia della Tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016, previo il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 20 del più volte citato DPR 380/2001.

Nel caso, invece, che tali manufatti siano  ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore possono essere effettuate come edilizia libera se tali strutture ricettive siano state, previamente, autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore e se, quindi per le stesse sia stata già rilasciata una SCIA unica così come previsto per l’attività individuata al progressivo 75 della Sezione I relativa all’edilizia della Tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016 e relativa alle strutture ricettive  

Tale possibilità è stata confermata nel Glossario di edilizia libera e, precisamente, al numero 52 ed, in pratica sembra che le strutture ricettive all’aperto previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico e per le quali sia stata presentata, dunque, una SCIA unica possono procedere all’installazione di tutti quei manufatti indicati all’articolo 3, comma 1, lettera e5) del più volte citato DPR 380/2001.

Dalla lettura puntuale della citata lettera e5) è sembra chiaro che non sono definibili con interventi di nuova costruzione l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili:

  • o che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
  • o che siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

A nostro avviso, dunque, se la struttura ricettiva è autorizzata sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico ed abbia, quindi, presentato una SCIA, è possibile nella stessa installare manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili senza alcun permesso di costruire come edilizia libera ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 25/11/2016, n. 222 e del Glossario unico allegato allo schema di decreto sul quale è stata sancita ieri l’intesa da parte della Conferenza unificata.

Mentre la norma sembra abbastanza chiara, provoca un po’ di confusione la lettura della sentenza del Consiglio di Stato 1 aprile 2016, n. 1291 quando la stessa, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 2 luglio 2012, precisa che la disposizione “è chiaramente volta ad escludere la necessità di titoli edilizi per la collocazione temporanea di strutture mobili destinate ad abitazione, come le roulotte, i camper o anche le case mobili, da parte dei turisti che utilizzano tali mezzi per muoversi da una struttura all’altra e si avvalgono poi dei diversi servizi messi a loro disposizione dai gestori delle strutture ricettive”.

La realtà sta nel fatto che la sentenza del Consiglio di Stato si riferisce ad una sentenza del TAR Roma n. 11725 del 2014 quando il testo della citata lettera e5) era il seguente “l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” che con l’articolo 52, comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è stata così modificata “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”.

Riteniamo, dunque, che quanto da noi asserito all’inizio sia nel giusto e che se le strutture ricettive sono autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico con una SCIA, le stesse possono installare manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili senza alcun permesso di costruire come edilizia libera ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 25/11/2016, n. 222 e dal recente decreto 2 marzo 2018.

A cura di arch. Paolo Oreto

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