31/01/2020
Uno degli argomenti più interessanti che riguardano gli immobili in cui sono stati effettuati degli abusi edilizi è quello delle responsabilità in riferimento ad un ordine di demolizione o di eventuali sanzioni alternative.
La domanda che spesso si sente è:
La risposta la fornisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7535 del 5 novembre 2019 con la quale rigetta un ricorso presentato per l'annullamento di una decisione di primo grado che aveva confermato una sanzione pecuniaria alternativa all'ordine di demolizione al proprietario dell'immobile estraneo ad aver commesso l'abuso.
Il Consiglio di Stato interviene su un problema molto più frequente di quello che si può immaginare: il caso di chi acquista un immobile ignaro di eventuali abusi edilizi realizzati dal precedente proprietario o costruttore.
Il caso di specie tratta il ricorso per l'annullamento di una sentenza di primo grado concernente il diniego di un permesso di costruire in sanatoria. Il ricorso era stati presentato per l'annullamento:
Entrando nel dettaglio, il ricorso si basava in particolare:
Secondo il ricorrente, cioè, avendo acquistato in buona fede l'immobile i cui abusi edilizi erano stati realizzati dal costruttore originario nel lontano 1961-1966, lui sarebbe stato esente da eventuali sanzioni amministrative.
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I giudici del Consiglio di Stato hanno confermato la tesi della sentenza di primo grado con la quale si è ribadito il concetto già affermato dal TAR che l’alternatività rispetto all’ordine di demolizione comporta che la predetta sanzione condivida il carattere reale e ripristinatorio dell’ordine giuridico violato proprio di questo con conseguente possibilità di irrogazione anche nei confronti dell’attuale proprietario sebbene incolpevole ed in buona fede.
Un principio consolidato in giurisprudenza per gli abusi edilizi afferma che l’ordine di demolizione o la sanzione alternativa possono essere adottati nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell’abuso, perché l’abuso edilizio costituisce illecito permanente e l’ordine di demolizione/sanzione alternativa hanno carattere ripristinatorio che non prevededono l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la realizzazione dell’abuso.
Sul tema si era espressa anche la Corte Costituzionale affermando che così come il proprietario, ove provi di essere incolpevole, può sottrarsi all’acquisizione gratuita dell’area su cui insiste l’opera abusiva ma non alla demolizione, allo stesso modo non può sottrarsi al pagamento della sanzione alternativa alla demolizione, ferma restando in ogni caso la possibilità di rivalersi in regresso nelle sedi competenti, laddove siano accertati i presupposti di responsabilità nei confronti del proprio dante causa.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it