Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d.
Testo Unico Edilizia) contempla due ipotesi di
sanatoria degli interventi edilizi abusivi
denominata "accertamento di conformità".
Come sanare gli abusi edilizi
Nello specifico, la disciplina statale offre la possibilità di
regolarizzare ex post la realizzazione di un intervento edilizio in
assenza o in difformità dal titolo abilitativo per esso prescritto,
e precisamente:
- ottenere il permesso di costruire in sanatoria
in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza o in
difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività
alternativa al permesso di costruire (art. 36 del Testo
Unico Edilizia);
- ottenere la sanatoria dell’intervento edilizio
realizzato in assenza o in difformità dalla segnalazione
certificata di inizio attività(art. 37 del Testo Unico
Edilizia).
Per entrambi gli accertamenti di conformità, la legislazione
nazionale prevede che:
- la richiesta sia avanzata dal responsabile dell’abuso o
dall’attuale proprietario dell’immobile;
- la sanatoria è possibile a due condizioni:
- che l’intervento da regolarizzare risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della
realizzazione dello stesso e al momento della presentazione della
domanda (c.d. doppia conformità);
- che sia versata una somma di denaro (a titolo di oblazione o di
sanzione), sia pure diversamente determinata.
La giurisprudenza (in particolare quella amministrativa), è
concorde nel ritenere che detti accertamenti di conformità:
- non sono un procedimento attivabile d’ufficio da parte della
P.A., per cui costituiscono una esclusiva iniziativa di parte
(peraltro facoltativa);
- pongono in capo al soggetto richiedente l’onere di provare la
data di realizzazione dell’intervento per il quale si chiede la
sanatoria.
L'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del
Testo Unico Edilizia
La normativa nazionale di principio ammette dunque la
regolarizzazione, attraverso l’istituto dell’accertamento di
conformità finalizzato al rilascio del permesso di costruire in
sanatoria, degli interventi realizzati:
- in assenza o in difformità dal permesso di costruire, e quindi
sia in difformità totale, parziale o con variazioni
essenziali;
- in assenza di segnalazione certificata di inizio attività
alternativa al permesso di costruire (n.b. Non sono contemplate le
difformità alla SCIA alternativa, per cui ogni variazione
nell’ambito di questo titolo abilitativo sembrerebbe ritenuta
eseguita in assenza di SCIA).
A prescindere dai requisiti e dalle condizioni normative poste
(termini, soggetti, doppia conformità, sanzione a titolo di
oblazione, ecc.) ciò che rileva è il fatto che l’intervento da
regolarizzare deve necessariamente risultare subordinato al regime
del permesso di costruire, per cui l’attività edilizia ammessa a
permesso di costruire in sanatoria deve riguardare gli interventi
elencati all’art. 10 del Testo Unico Edilizia.
Di conseguenza, possono accedere all’accertamento di conformità
ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico Edilizia:
- gli interventi di nuova costruzione;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia (c.d. pesante) che
portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva
degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli
immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino
modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni.
L’accertamento di conformità art. 36 è possibile anche:
- per quelle «varianti/variazioni/difformità» che la
giurisprudenza ritiene subordinate a permesso di costruire;
- per le opere/interventi cui la legge del tempo fa corrispondere
delle responsabilità in capo ai soggetti considerati, ovvero una
sanzione amministrativa e/o penale (in ragione della pretesa doppia
conformità);
- per le lottizzazioni abusive;
- per opere oggetto di permesso di costruire in deroga.
L'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 37 del
Testo Unico Edilizia
L’art. 37 del Testo Unico Edilizia disciplina due aspetti:
- le sanzioni relative agli interventi eseguiti in assenza o in
difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività;
- l’accertamento di conformità.
L’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 37, comma 4 del
Testo Unico Edilizia è possibile per:
- gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e
risanamento conservativo c.d. pesanti, qualora riguardino le parti
strutturali dell’edificio;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia c.d. leggera;
- le varianti a permessi di costruire che non incidono sui
parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la
destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma
dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non
violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire.
Per maggiori approfondimenti è possibile consultare il testo
"Sanare gli abusi edilizi".
A cura di Arch. Romolo
Balasso
© Riproduzione riservata