Superbonus 110%: con la pubblicazione sul
supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18
luglio 2020 della legge 17 luglio 2020, n. 77 di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 (c.d. Decreto Rilancio), entriamo ufficialmente
nella fase dei cosiddetti Superbonus 110%.
Superbonus 110%: cosa sono le nuove detrazioni
fiscali
Gli ormai noti superbonus 110% sono delle detrazioni
fiscali previste per il settore dell'edilizia che
consentono di portare in detrazione il 110% della spese complessiva
sostenuta per determinati interventi. Cosa significa? significa che
se un intervento è costato complessivamente 80.000 euro, lo Stato
attraverso le detrazioni fiscali rimborserà 88.000 euro in 5 quote
annuali di pari importo a partire dall'anno in cui p stata
sostenuta la spesa (17.600 euro per il 2020, 2021, 2022, 2023 e
2024).
Superbonus 110%: le tempistiche
Come previsto dall'art. 119 del Decreto Rilancio, è possibile
portare in detrazione il 110% delle spese documentate e rimaste a
carico del contribuente sostenute dall'1 luglio 2020 fino al 31
dicembre 2021. Ma c'è di più, il Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico di prossima approvazione (uno dei provvedimenti
attuativi necessari) entra nel dettaglio parlando anche di data di
inizio e fine lavori che dovranno essere comprese tra l'1 luglio
2020 e il 31 dicembre 2021.
Superbonus 110%: gli interventi che accedono alle nuove
detrazioni fiscali
Il decreto Rilancio prevede questa nuova detrazione fiscale del
110% solo per alcuni interventi che possono essere riassunti nelle
seguenti tipologie:
- efficienza energetica (Ecobonus);
- riduzione del rischio sismico (Sismabonus);
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine di ricarica di veicoli
elettrici.
Superbonus 110%: gli interventi che accedono al nuovo
Ecobonus
Per quanto concerne gli interventi di efficientamento
energetico, il decreto del MiSE di prossima pubblicazione entrerà
più nel dettaglio, ma il decreto Rilancio fornisce già il seguente
elenco:
- isolamento termico delle superfici opache verticali,
orizzontali e inclinate che interessano l'involucro
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie
disperdente lorda - Tetti di spesa: la detrazione
è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
- a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall'esterno;
- a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da
due a otto unità immobiliari;
- a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da
più di otto unità immobiliari.
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi
gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione
di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con
impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché,
esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure
europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
- Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari
che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto
unità immobiliari;
- a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da
più di otto unità immobiliari.
- interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe
A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi
compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e
relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti
di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le
aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure
europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno
per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i
comuni montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28
maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di
teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
- Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000.
Le suddette 3 categorie di interventi possono essere definiti
"trainanti" perché se effettuati consentono di
applicare l'aliquota del 110% anche a tutti gli altri interventi di
efficienamento energetico eseguiti congiuntamente.
Superbonus 110%: gli interventi che accedono al nuovo
Sismabonus
Confermato il superbonus del 110% per tutti gli interventi di
cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del D.L. n.
63/2013 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre
2021. Si tratta degli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per
la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria
atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio,
nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio
della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione
di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali
degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici,
devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su
singole unità immobiliari.
Nella conversione in legge del decreto Rilancio, sono state
aggiunte al superbonus 110% anche le spese sostenute per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a
fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a
uno degli interventi di cui ai commi da 1 -bis a 1 -septies
dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione
vigente per i medesimi interventi.
Ecobonus e Sismabonus 110%: cosa fare
Ciò premesso, ed in attesa che siano emanati provvedimenti
attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo
Economico, nel caso si volesse valutare di accedere ai nuovi
superbonus 110%, la prima cosa da fare è contattare un
tecnico qualificato che, dopo un
colloquio conoscitivo delle necessità e un sopralluogo, potrà
consigliare la scelta migliore in relazione agli
obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un
progetto che contenga costi certi e simulazioni
economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono
comunque compresi tra quelli che beneficeranno del superbonus del
110%) è certamente fondamentale per evitare di incorrere in
problematiche in fase esecutiva che possono minare la stessa
fruizione della detrazione fiscale.
A cura di Redazione
LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata