Superbonus 110% e Decreto Rilancio: nell'attesa
della pubblicazione dei provvedimenti attuativi per la fruizione
delle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 (c.d. Decreto
Rilancio), recentemente convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
c'è un aspetto molto importante che è passato sottotraccia.
Superbonus 110%: gli interventi che accedono alle nuove
detrazioni fiscali
L'art. 119 del decreto Rilancio prevede 4 tipologie di interventi che possono godere della
nuova detrazione fiscale del 110%:
- efficienza energetica (Ecobonus);
- riduzione del rischio sismico (Sismabonus);
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine di ricarica di veicoli
elettrici.
In particolare, la detrazione del 110% si potrà applicare alle
spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da
ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari
importo, quando si eseguono interventi che aumentano il livello di
efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi
antisismici.
Superbonus 110%: l'aspetto innovativo del Decreto
Rilancio
Ma l'aspetto certamente più innovativo e per il quale si
attendono i provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e
del Ministero dello Sviluppo Economico, riguarda la possibilità di
optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante
in dichiarazione, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto in
fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo
stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e
da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di
importo pari alla detrazione (cd. sconto in fattura), con facoltà
di successiva cessione di tale credito ad altri soggetti, ivi
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari;
- per la cessione del credito corrispondente
alla detrazione, con facoltà di successiva cessione ad altri
soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari.
Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del
credito per tutte le detrazioni fiscali
Come scritto in premessa, c'è un aspetto molto importante che è
passato sottotraccia e che riguarda l'art. 121 del Decreto
Rilancio. Questo articolo, infatti, oltre a disciplinare la
possibilità di optare per sconto in fattura e cessione del credito,
ammette nel periodo di vigenza del superbonus (1 luglio 2020-31
dicembre 2021) queste due opzioni anche per tutti gli altri
interventi previsti:
- dall'art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e h) del TUIR;
- dagli art. 14, 16 (commi da 1 -bis a 1 -septies) e 16 -ter del
D.L. n. 63/2013;
- dall’art. 1, commi 219 e 220 , della legge 27 dicembre 2019, n.
160.
Per tutti questi interventi sostenuti dall'1 luglio 2020 al 31
dicembre 2021, come per i superbonus del Decreto Rilancio, è
possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del
credito. Vediamo di capire nel dettaglio di quali interventi si
tratta.
Sconto in fattura e cessione del credito: art. 16-bis,
comma 1, lettere a), b) e h) del TUIR
Stiamo parlando degli interventi:
- effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di (art.
16-bis, comma 1, lett. a)):
- manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lettera a) del DPR n.
380/2001);
- manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b) del DPR
n. 380/2001);
- restauro e di risanamento conservativo (art. 3, comma 1,
lettera c) del DPR n. 380/2001);
- ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d) del DPR
n. 380/2001);
- effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro
pertinenze di (art. 16-bis, comma 1, lett. b)):
- manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b) del DPR
n. 380/2001);
- restauro e di risanamento conservativo (art. 3, comma 1,
lettera c) del DPR n. 380/2001);
- ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d) del DPR
n. 380/2001);
- relativi alla realizzazione di opere finalizzate al
conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti
rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate
anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo
idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in materia (art.
16-bis, comma 1, lett. h)).
Sconto in fattura e cessione del credito: art. 14 del
D.L. n. 63/2013
Si tratta degli interventi:
- di riqualificazione energetica di edifici
esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno
di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale
inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati
nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità
immobiliari, riguardanti strutture opache verticali,
strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti),
finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati
i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della
Tabella 3 allegata alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- di installazione di pannelli solari per la produzione
di acqua calda per usi domestici o industriali e per la
copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture
sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e
università.
Sconto in fattura e cessione del credito: art. 16
(commi da 1 -bis a 1 -septies) del D.L. n. 63/2013
Si tratta di tutti gli interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica, realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i
centri storici, eseguiti sulla base di progetti unitari e non su
singole unità immobiliari.
Sconto in fattura e cessione del credito: art. 16 -ter
del D.L. n. 63/2013
Si tratta degli interventi relativi all'acquisto e alla posa in
opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di
potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.
Sconto in fattura e cessione del credito: art. 1, commi
219 e 220 , della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Si tratta degli interventi di recupero o restauro della facciata
degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna.
A cura di Redazione
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