Superbonus 110%: ai nastri di partenza le
detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus)
previsti dal
D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto
Rilancio) per gli interventi di efficienza energetica
(Ecobonus),
riduzione del rischio sismico (Sismabonus),
installazione di impianti fotovoltaici
e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Superbonus 110%: i Decreti MiSE Requisiti minimi e
Asseverazione per Ecobonus e Sismabonus
Sono ormai alle firme finali i due decreti del Ministero dello
Sviluppo Economico (MiSE) che definiranno i requisiti tecnici che
devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle
agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola
tipologia di intervento (c.d. Decreto Requisiti
Minimi) e le modalità di trasmissione e di asseverazione
degli interventi stessi (c.d. Decreto
Asseverazione).
Superbonus 110%: i requisiti minimi
Il Decreto Requisiti Minimi che deve contenere l’asseverazione
degli interventi suddividendoli in:
- Interventi di riqualificazione energetica globale di edifici
esistenti
- Interventi sull’involucro di edifici esistenti
- Interventi di installazione di pannelli solari
- Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alto rendimento
anche con sistemi geotermici a bassa entalpia
- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di sistemi ibridi
- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori
- Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali
- Interventi di installazione di impianti dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili
- Indicazioni generali per gli interventi sugli impianti di
climatizzazione invernale
- Interventi di installazione di sistemi di
building-automation
- Interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del 110% ai
sensi del Decreto Rilancio
Superbonus 110%: i requisiti minimi dell'asseverazione
per gli interventi sull’involucro di edifici
esistenti
In riferimento agli interventi sull’involucro edilizio di
edifici esistenti o parti di edifici esistenti che riguardano:
- le strutture opache verticali e/o le strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume
riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro
terra;
- la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti
il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non
riscaldati;
- la posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M
del D.lgs. 311 del 2006, che riguardino, in particolare,
l’installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche
oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o
ai suoi componenti;
- le parti comuni di edifici condominiali, che interessino
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- le parti comuni di edifici condominiali, che interessino
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che
conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4,
dell’Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE;
- i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle
zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio
ad una classe di rischio sismico inferiore, secondo quanto
stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
- i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle
zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio
a due o più classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto
stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.
- ai sensi del comma 220 dell’articolo 1 della legge di bilancio
2020, cd. Bonus Facciate, le strutture opache verticali delle
facciate esterne influenti dal punto di vista energetico
riguardanti il rifacimento dell’intonaco delle medesime facciate
per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva
degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M.
n. 1444 del 2 aprile 1968;
- ai sensi del comma 1, lettera a) dell’articolo 119 del Decreto
Rilancio, l’isolamento delle superfici opache verticali,
orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio,
o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di
uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore
al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio
medesimo.
Superbonus 110%: i contenuti
dell’asseverazione
L’asseverazione:
- per i punti i e ii, riporta i valori delle trasmittanze delle
strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio
anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e
la dichiarazione che essi risultano rispettivamente maggiori e
minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell’allegato E
al presente decreto. Limitatamente alla sola sostituzione di
finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari la
suddetta asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione
dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi,
attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici;
- per il punto iii, specifica che detti sistemi sono installati
all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata e
che limitatamente alle sole schermature solari, queste sono
installate esclusivamente sulle esposizioni da Est (E) a Ovest (O)
passando per il Sud (S). Inoltre specifica che per i componenti
finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, la
prestazione di schermatura solare installata abbia il valore del
fattore di trasmissione solare totale gtot (serramento
più schermatura) minore o uguale a 0,35. L’asseverazione, nei casi
in cui non è obbligatorio il deposito in Comune della relazione
tecnica di cui all’articolo 8, comma 1 del D.lgs. 192/05 e
successive modificazioni, può essere sostituita da una
dichiarazione dei fornitori attestante che il valore del fattore di
trasmissione solare totale gtot (infisso più serramento) sia minore
o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la
norma UNI EN 14501. In ogni caso, al fine della valutazione della
prestazione delle chiusure oscuranti è indicato il valore della
resistenza termica supplementare o addizionale valutata secondo la
UNI EN 13125;
- per i punti iv, v, vi, vii e ix, contiene la dichiarazione che
l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia
incidenza superiore al 25% della superficie disperdente
dell’edificio verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il
terreno;
- per il punto v, oltre a quanto suddetto, con riferimento alle
tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE, contiene
la dichiarazione che, dopo la realizzazione degli interventi,
l’involucro dell’intero edifico consegua almeno la qualità media
per le prestazioni energetiche invernale ed estiva;
- per i punti vi e vii, oltre a quanto suddetto, contiene la
dichiarazione che l’intervento abbia determinato una riduzione del
rischio sismico rispettivamente di una classe o di due o più
classi, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
- per il punto ix, oltre a quanto indicato alla lettera c),
contiene la dichiarazione che l’intervento, unitamente agli altri
interventi trainati e trainanti congiuntamente eseguiti, abbia
determinato l’incremento di due classi energetiche con riferimento
all’attestato di prestazione energetica, e la dichiarazione di
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati, con riferimento al punto 13.
- per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto, contiene la
verifica che i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi
elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) risultino
superiori ai pertinenti valori limite riportati nell’allegato E al
decreto requisiti minimi;
- per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto, contiene la
verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi
strutturali siano inferiori o uguali ai pertinenti valori riportati
nell’allegato E al decreto requisiti minimi.
A cura di Redazione
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