17/09/2020
Superbonus 110%: si torna a parlare di detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) e di abusi edilizi. Dopo la pubblicazione degli articoli "Superbonus 110%: i piccoli abusi edilizi bloccano le detrazioni fiscali?", "Superbonus 110% e abusi edilizi: la sanatoria apre alle detrazioni fiscali?" e "Superbonus 110% e abusi edilizi: occhio alla conformità urbanistico-edilizia" aggiungiamo un nuovo interessante tassello fornito direttamente dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle Marche, interpellata proprio su questi argomenti.
L'argomento è stato trattato anche dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle Marche rispondendo al quesito posto dal Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Ancona che ha chiesto una consulenza giuridica specificata concernente l'interpretazione dell'art. 16-bis del DPR n. 917/1986.
In particolare, in considerazione della particolare significatività delle nuove detrazioni fiscali del 110% introdotte dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la richiesta dei Geometri di Ancona mira a chiarire il rapporto tra fruizione del beneficio fiscale e abusività di un edificio per il quale è stata presentata domanda di condono ma non risulta ancora sanato.
Interventi di edilizia libera su un immobile sul quale è stata presentata una domanda di condono possono fruire delle detrazioni fiscali del 110% superbonus?
La normativa principale cui si fa riferimento quando si parla di detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie in generale sono:
Oltre chiaramente alle varie leggi e decreti che negli anni hanno prorogato, esteso e modificato le detrazioni fiscali inizialmente previste per le spese di ristrutturazione edilizia.
Ciò premesso, l'art. 16-bis, comma 9 del TUIR rimanda al D.M. n. 41/1998 per l'attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
L'art. 1 del D.M. n. 41/1998 definisce ciò che occorre per poter fruire delle detrazioni fiscali il caso di interventi di ristrutturazione edilizia. Il successivo art. 4 stabilisce, invece, le casistiche per cui si perde il diritto all'agevolazione fiscale, tra le quali l'esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate.
L'art. 49, comma 1 del Testo Unico Edilizia prevede pure che "gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione".
Il successivo comma 2 prevede pure che entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di agibilità (SCA) o dall'annullamento del titolo edilizio, il Comune deve segnalare all'amministrazione finanziaria ogni inosservanza comportante la decadenza delle detrazioni fiscali.
La procedura prevede, dunque, che dopo la verifica di eventuali abusi su lavori di ristrutturazione per i quali sono state richieste le detrazioni fiscali, il Comune lo segnala all'Agenzia delle Entrate che a sua volta provvede a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza dei benefici. Il diritto dell'Amministrazione finanziaria a recuperare le imposte si prescrive decorsi tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
Con il Provvedimento 2 novembre 2011, n. 149646, l'Agenzia delle Entrate ha definito la documentazione che i contribuenti devono conservare e presentare per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Tra questi documenti sono comprese le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori).
Anche con la Circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020 (pag. 283) l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che "Tra i documenti che i contribuenti devono conservare e presentare per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, individuati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011, sono comprese le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Solo nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente".
Nel caso, dunque, la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
Dopo aver richiamato la disciplina edilizia vigente e le tipologie di titoli abilitativi in funzione degli interventi, l'Agenzia delle Entrate in merito alle opere edilizie difformi, ha distinto, in relazione all'eventuale decadenza dal beneficio, due casistiche:
Nel caso oggetto della consulenza giuridica, si parla di esecuzione di opere rientranti nella categoria di edilizia libera su un immobile, già oggetto di domanda di condono edilizio, ma non ancora sanato (cioè non ancora in possesso del titolo in sanatoria).
Rispondendo al quesito e sul presupposto (non verificabile in sede di interpello) che gli interventi di cui trattasi non necessitino di alcun titolo abilitativo, rientrando nella casistica di "edilizia libera", l'Agenzia delle Entrate ha affermato che è possibile fruire delle detrazioni fiscali sempreché:
In definitiva, qualora non risultino necessarie le preventive autorizzazioni edilizie ed effettivamente gli interventi da attuare siano riconducibili nell'ambito della c.d. "edilizia libera" e nel novero degli interventi agevolabili di cui all'articolo 16-bis del TUIR, il contribuente potrà fruire della detrazione fiscale; ciò in quanto non può ritenersi ostativa ai fini del riconoscimento dell'agevolazione la circostanza che per l'immobile non sia ancora concluso il procedimento relativo al condono edilizio, anche considerando che nella fattispecie proposta l'agevolazione non riguarda le spese relative agli interventi che sono stati oggetto del medesimo condono.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it