Superbonus 110%: nell'attesa che dal Ministero
dello Sviluppo Economico rispondano alle osservazioni della Corte dei Conti e
si proceda alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due ultimi
decreti mancanti e necessari per rendere operativo il nuovo
superbonus 110% (il Decreto Asseverazioni e il
Decreto Requisiti minimi), continua il
lavoro chiarificatore da parte dell'Agenzia delle
Entrate che, senza che le nuove detrazioni fiscali del
110% siano pienamente attive, ha già fornito risposte e risoluzioni
alle domande di molti contribuenti.
Superbonus 110%: la risoluzione dell'Agenzia delle
Entrate
Tra i chiarimenti, segnaliamo la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E
con la quale l'Agenzia delle Entrate ha definito i limiti di spesa
degli interventi edilizi realizzati sulle parti comuni di un
edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari.
Per i limiti di spesa, l'Agenzia delle Entrate ha preso come
riferimento l'art. 119 del Decreto Rilancio, che al comma 1,
lettere a), b) e c), e al comma 4 (interventi trainanti) li
determinano puntualmente. Per quanto riguarda i limiti di spesa per
gli interventi trainati, l'Agenzia delle Entrate fa una
ricognizione della normativa di riferimento.
Con la circolare n. 24/E del 2020 l'Agenzia
delle Entrate ha anche precisato che il superbonus spetta per
interventi effettuati, tra l’altro:
- su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia
“trainanti”, sia “trainati”);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze
all’interno di edifici in condominio (solo “trainati”).
Superbonus 110%: i limiti di spesa per gli interventi
trainanti
L'art. 119 del Decreto Rilancio definisce degli interventi
edilizi che accedono direttamente alla detrazione fiscale del 110%.
Questi sono chiamati "interventi trainanti" e sono:
- interventi di isolamento termico delle
superfici opache (c.d. isolamento termico a cappotto) verticali,
orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio
con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente
lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di
edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- Interventi per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con
impianti centralizzati con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto o a pompa di calore;
- interventi di rinforzo strutturale negli
edifici che si trovano in zona a rischio sismico 1, 2 e 3.
Per quanto riguarda i limiti di spesa ammessi al Superbonus, la
norma stabilisce che per gli interventi di isolamento
termico la detrazione è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore:
- a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall'esterno;
- a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da
due a otto unità immobiliari;
- a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da
più di otto unità immobiliari.
Per gli interventi di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti la
detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore:
- a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino
a otto unità immobiliari;
- a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da
più di otto unità immobiliari;
ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito.
Per gli interventi di rinforzo strutturale la
detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a
96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
Con particolare riferimento all’intervento prospettato
dall’Istante di “riduzione del rischio sismico e di recupero del
patrimonio edilizio”, si fa presente che per effetto del rinvio,
contenuto nel citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del
Superbonus 110%: i limiti di spesa per gli interventi
trainati
Per quanto concerne gli interventi c.d. trainati (che accedono
cioè al superbonus solo se effettuati congiuntamente a quelli
trainanti), la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate definisce
puntualmente quali sono questi interventi e i loro limiti di spesa,
ovvero:
- sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che
hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o
persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto
come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso
nonché dei portoni esterni che delimitino l’involucro riscaldato
dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati;
limite di spesa - 60.000 euro per ciascun
immobile;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua
calda per usi domestici;
limite di spesa - 60.000 euro per ciascun
immobile;
- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale;
limite di spesa - 30.000 euro per ciascun immobile
e spetta anche qualora sia sostituito o integrato l’impianto delle
singole unità immobiliari all’interno dell’edificio in condominio
in assenza di un impianto termico centralizzato;
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici;
limite di spesa - 3.000 euro, per l'installazione
delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici nonché per i costi legati all’aumento di potenza impegnata
del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW.
Il limite di spesa ammesso alla detrazione, pari come detto a 3.000
euro, è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e
posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Nel caso in cui la
spesa sia sostenuta da più contribuenti la stessa, nel limite
massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto in base al
costo sostenuto da ciascuno. Il predetto limite è, inoltre,
riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto,
l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche
nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia
sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più
infrastrutture di ricarica;
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla
rete elettrica su determinati edifici;
limite di spesa - 48.000 euro per singola unità
immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni
kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
- installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
limite di spesa - 1.000 euro per ogni kWh.
In merito ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, il limite di
48.000 euro per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici
e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti va
distintamente riferito agli interventi di installazione degli
impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati
nei predetti impianti.
A cura di Redazione
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