Superbonus 110%: nuovi chiarimenti,
interpretazioni e risposte a dubbi interpretativi arrivano
direttamente dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Avv. Ernesto
Maria Ruffini, nel corso dell'audizione sul tema del “Superbonus”, articoli 119-121 del
D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto
Rilancio), convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, avvenuta ieri in
Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.
- Superbonus 110%:l'audizione del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate
- Superbonus 110%: il quadro normativo
- Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del
credito
- Superbonus 110%: visto di conformità e asseverazione
tecnica
- Superbonus 110%: le nuove FAQ del direttore
dell'Agenzia delle Entrate sulle questioni
intepretative
- Superbonus 110%: le nuove FAQ del direttore
dell'Agenzia delle Entrate sulle richieste di
semplificazione
Superbonus 110%:l'audizione del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate
L'audizione del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate ha rappresentato un importante momento per
consentire di fornire chiarire alcuni aspetti in materia di
agevolazioni fiscali per l’efficientamento energetico e la
riduzione del rischio sismico degli edifici. L'intervento ha
fornito un riepilogo della disciplina introdotta dal Decreto
Rilancio e delle opzioni alternative previste in alternativa alla
fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura e cessione
del credito).
Superbonus 110%: il quadro normativo
La nuova detrazione del 110% è stata introdotta dall'art. 119
del Decreto Rilancio che ha disciplinato la nuova agevolazione, da
ripartire in 5 quote annuali di pari importo, prevista per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
per specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi
inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici),
nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio
sismico degli edifici.
Come più volte ricordato anche nel corso delle risposte fornite
in questi ultimi mesi dall'Agenzia delle Entrate, la nuova
detrazione del 110% si affianca (e in alcuni casi sovrappone) alle
agevolazioni previste per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici (c.d. ecobonus),
per quelli di recupero del patrimonio edilizio,
inclusi quelli antisismici (c.d.
sismabonus) e per il restauro delle facciate esterne
degli edifici (c.d. bonus
facciate).
Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del
credito
Nel suo intervento, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate è
entrato nel dettaglio dei contenuti dell'art. 121 del Decreto
Rilancio, parlando di sconto in fattura e cessione del credito e
ricordando l'importante possibilità per i soggetti che sostengono,
negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi ammessi al
Superbonus (ma anche per altri interventi), di optare in
luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in
sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento
delle spese, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso,
anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi
agevolati (cd. «sconto in fattura»); il fornitore
recupera il contributo anticipato con un credito d’imposta di
importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive
cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; nella
circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che, ad esempio, nel
caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30.000 euro
alla quale corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110 per
cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000
euro, il fornitore matura un credito d’imposta pari a 33.000 euro;
nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto
«parziale», il credito d’imposta è calcolato sull’importo
dello sconto applicato; ciò comporta, in sostanza, che se a fronte
di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a
10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000
euro; il contribuente potrà far valere in dichiarazione una
detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti
a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del
credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri
soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta,
corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Superbonus 110%: visto di conformità e asseverazione
tecnica
Ai fini dell’esercizio dell’opzione, per gli interventi ammessi
al Superbonus, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti
per le predette detrazioni, il contribuente deve acquisire
anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori
commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del
lavoro) nonché dai CAF;
- l’asseverazione tecnica relativa agli
interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio
sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari
ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati. In particolare,
una copia dell’asseverazione relativa agli interventi di efficienza
energetica deve essere trasmessa, esclusivamente per via
telematica, dal tecnico abilitato all’Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA). L’ENEA invierà all’Agenzia delle entrate i dati sintetici
delle asseverazioni ricevute, con le modalità e i termini definiti
d’intesa tra i medesimi enti, affinché venga verificata l’effettiva
esistenza dell’asseverazione indicata nella Comunicazione
dell’opzione inviata.
Le relative modalità attuative sono state definite con i
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate
8 agosto 2020, prot. n. 283847 e
12 ottobre 2020, prot. n. 326047.
Nel documento pubblicato, l'Agenzia delle Entrate entra nel
dettaglio definendo le principali novità introdotte all’articolo
119 del “decreto Rilancio” dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 di
conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104 (c.d. Decreto Agosto ma ormai ribattezzato
Rilancio 2) e fornendo della FAQ relativamente a questione
interpretative e richieste di semplificazione che riportiamo di
seguito.
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