Superbonus 110%: i limiti di spesa per gli interventi trainati

di Redazione tecnica - 30/03/2021

Uno degli aspetti che ha catalizzato di più l'attenzione sul superbonus 110% è la possibilità di realizzare gli interventi trainati sui quali però non a tutti sono chiari i relativi limiti di spesa ammissibili.

Superbonus 110%: gli aspetti negativi e positivi della norma

Prima di addentrarci sui limiti di spesa, parliamo degli aspetti positivi della norma. Abbiamo già chiarito più volte cosa non va: la normativa poco chiara, l'orizzonte temporale "risicato" e lo scontro tra quello che si "vorrebbe" fare e lo stato dei fatti del patrimonio edilizio italiano. Soprattutto l'aspetto legato alla conformità urbanistica-edilizia è una delle cause principali che sta bloccando molti lavori.

Tra gli aspetti che, invece, hanno lanciato il suberbonus, oltre chiaramente alla convenienza della detrazione fiscale, abbiamo:

  • le possibilità "infinite" (e spesso fuori controllo) relative alla cessione del credito;
  • la realizzazione dei cosiddetti interventi trainati alla stessa aliquota degli interventi trainanti.

Superbonus 110%: gli interventi trainati di ecobonus

Soprattutto per quel che riguarda gli interventi di riqualificazione energetica che hanno accesso all'ecobonus 110%, l'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto che nel caso congiuntamente alla realizzazione degli interventi trainanti ne siano realizzati altri di efficienza energetica (articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) o di abbattimento delle barriere architettoniche anche su questi è possibile applicare la detrazione fiscale del 110%.

Entrando nel dettaglio degli interventi trainati di ecobonus, l'art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio stabilisce che, nel caso siano realizzati ad uno degli interventi trainanti, possono accedere al superbonus 110% anche:

  • gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti;
  • gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

È anche previsto che qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), o gli interventi trainanti siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi trainati, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainati, fermi restando i requisiti di cui all'art. 119, comma 3 del Decreto Rilancio (doppio salto di classe energetica).

Superbonus 110%: i limiti di spesa per gli interventi trainati di ecobonus

Sia nel caso di interventi trainati realizzati congiuntamente a quelli trainanti o quelli realizzati non congiuntamente perché si è in presenza di vincoli, i limiti di spesa vanno calcolati dividendo la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l'aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè 1,1.

Spesa massima ammissibile = detrazione massima / 1,1

Entriamo nel dettaglio.

Per la sostituzione di serramenti e infissi, la norma di riferimento prevede un limite massimo di detrazione ammissibile pari a 60.000 euro per unità immobiliare. Nel caso l'intervento sia trainato, la spesa massima ammissibile sarà pari a 60.000 euro diviso 1,1, cioè 54.545 euro.

Stesso calcolo per schermature solari e chiusure oscuranti e per l'installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda per usi domestici. Anche i questi due casi la relativa detrazione massima è pari a 60.000 euro per cui nel caso di interventi trainati, la spesa massima ammissibile sarà pari 54.545 euro per ognuno dei due.

Per la sostituzione o nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, l'art. 14, comma 2.bis del D.L. n. 63/2013 prevede una detrazione ammissibile pari 30.000 euro per unità immobiliare. Nel caso di intervento trainato, la spesa massima ammissibile sarà pari a 30.000 euro diviso 1,1, ovvero 27.273 euro.

Per quando concerne, infine, gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, l'Agenzia delle Entrate, nella guida sua guida al Superbonus 110% (Febbraio 2021) ha indicato come spesa massima 96.000 euro.



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