Superbonus 110% e orizzonte temporale: facciamo chiarezza

L’orizzonte temporale per utilizzare la detrazione fiscale del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico

di Redazione tecnica - 21/03/2021

In tempi di definizione dei punti salienti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) si è tornati prepotentemente a parlare di proroga del superbonus.

La proroga del Superbonus

Proroga richiesta a gran voce da tutti i soggetti interessati: contribuenti, tecnici, imprese e istituti di credito. Superata la fase iniziale di blocco dovuto alla definizione del quadro normativo e dopo un intero semestre di dubbi, chiarimenti, risposte e modifiche alla norma di rango primario, e fatta eccezione per i “casi particolari” che nessuna norma riesce a gestire, sembra montare giorno dopo giorno la voglia di bonus 110%.

Stiamo parlando, chiaramente, della detrazione fiscale del 110% messa a punto dal Decreto-legge n. 34 /2020 (c.d. Decreto Rilancio) per alcuni interventi di riqualificazione energetica (ecobonus 110%) e di riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%).

Si è parlato tanto degli interventi (trainanti e trainati), di requisiti, degli adempimenti, dei beneficiari e delle opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura e cessione del credito). Non si è fatta però la dovuta attenzione all’orizzonte temporale. Prendendo per scontato che siano valide le proroghe previste nella legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

Speciale Superbonus

L’orizzonte temporale per il Superbonus.

Con le ultime modifiche apportate al Decreto Rilancio dalla Legge di Bilancio 2021, è stato stabilito che il superbonus 110% sia applicabile alle spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, con detrazione in 4 quote annuali per le spese sostenute nel 2022, con alcune eccezioni:

  • per gli IACP, in riferimento agli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus 110%), le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo;
  • per gli IACP che alla data del 31 dicembre 2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
  • per i condomini che alla data del 30 giugno 2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Al momento, però, queste proroghe pur se previste non sono state ancora confermate. L’art. 1, comma 74 della Legge di Bilancio 2021 subordina, infatti, le proroghe alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. Ed è la stessa Agenzia delle Entrate a confermarlo nelle sue risposte pubblicate nel 2021 aggiornate alla Legge di Bilancio 2021.

Superbonus 110%: richiesta la proroga

Ed è proprio per questo che da più parti continui ad arrivare la richiesta di proroga al 2023 o al 2025. Un orizzonte temporale che consentirebbe di pianificare al meglio gli interventi, anche in considerazione che almeno 6 mesi dei 18 inizialmente previsti sono stati bruciati dall’attesa dei provvedimenti attuativi o dai dubbi interpretativi che ne hanno rallentato l’avvio.

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