06/07/2020
Superbonus 110%: mentre si avvicina la data di scadenza del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), il Parlamento prosegue alacremente i lavori per la sua conversione in legge, con un occhio di attenzione particolare agli incentivi fiscali per l'efficienza energetica(Ecobonus), Sismabonus, Fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Benché le nuove detrazioni fiscali del 110% siano già operative per le spese sostenute dall'1 luglio 2020, tutti gli operatori del settore sono in attesa di conoscere la versione definitiva del Decreto Rilancio che arriverà dopo la sua conversione in legge entro il 18 luglio 2020. La parte più importante dei nuovi superbonus 110% (sconto in fattura e cessione del credito) attende, infatti, la conversione in legge e poi alcuni provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico.
Agevolazioni
fiscali in materia di edilizia |
Intanto, la V Commissione della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento che sostituisce integralmente l'art. 119 del Decreto Rilancio apportando alcune importanti modifiche alle detrazioni fiscali del 110% previste per gli interventi di efficienza energetica e per quelli di riduzione del rischio sismico (sisma bonus). Entriamo nel dettaglio di queste ultime.
Dalle nuove agevolazioni fiscali previste per la riduzione del rischio sismico sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
Confermato il superbonus del 110% per tutti gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si tratta degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Per tali interventi, in caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, i costi della polizza possono essere portati in detrazione al 90%.
Dal superbonus 110% previsto per la riduzione del rischio sismico sono esclusi gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'OPCM n. 3274/2003.
Nulla viene specificato in merito ad un eventuale aumento di classe di rischio sismico con la conseguenze che il 110% spetta anche per il passaggio di una sola classe.
Il superbonus del 110% è riconosciuto anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.
Aumentata la platea di beneficiari che possono accedere ai nuovi superbonus, che adesso sono:
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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