Decreto Rilancio e Superbonus 110%: dall'1 luglio 2020 operativi i nuovi Ecobonus, Sismabonus e Bonus Fotovoltaico

Entrano ufficialmente in vigore i nuovi superbonus del 110% previsti dal decreto Rilancio: Ecobonus, Sisma Bonus e Bonus Fotovoltaico

di Redazione tecnica - 01/07/2020

Decreto Rilancio e Superbonus 110%: entrano ufficialmente in vigore oggi 1 luglio 2020 le nuove detrazioni fiscali previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica (Bonus Fotovoltaico).

I nuovi Superbonus 110% nel decreto Rilancio

Benché contribuenti, imprese e professionisti siano in attesa sia dei provvedimenti attuativi che della conversione in legge, il Decreto Rilancio n. 34/2020, in quanto decreto legge, è in vigore dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (19/05/2020) e con esso anche le norme previste dagli articoli 119 (Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) e 121 (Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile).

E come previsto, i contribuenti possono già portare in detrazione il 110% delle spese sostenute dall'1 luglio 2020 fino certamente alla data di pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio che potrebbe confermare, modificare (ipotesi più probabile) o addirittura eliminare le nuove detrazioni fiscali.

Il nuovo Ecobonus 110%: per quali interventi

Entrando nel dettaglio, l'art. 119 del Decreto Rilancio ha stabilito che la detrazione prevista dall'art. 14 del D.L. n. 63/2013, ovvero quella per gli interventi di risparmio energetico, possa essere innalzata al 110% da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, relativamente ai seguenti interventi:

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
  3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Nel caso congiuntamente ad uno dei suddetti interventi ne siano effettuati altri previsti dall’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari...), anche queste detrazioni potranno essere innalzate al 110% su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

Il nuovo Ecobonus 110%: i requisiti

Nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, per la fruizione del superbonus è richiesto l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017. Mentre tutti gli interventi che accedono all'ecobonus del 110% devono:

  • rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
  • assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Il nuovo Sismabonus 110%: per quali interventi

L'art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio prevede il superbonus al 110% anche per gli interventi per l’adozione di misure antisismiche su edifici ubicati in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (esclusi quindi gli edifici in zona 4) di cui all'OPCM n. 3274/2003. In questo caso, diversamente dal normale Sismabonus, al momento non è previsto alcun passaggio di classe per la fruizione del bonus potenziato (aspetto che sarà certamente trattato in sede di conversione in legge). Per questa tipologia di interventi, le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 potranno essere portate in detrazione al 110% su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Il nuovo Bonus Fotovoltaico 110%

Nel caso di fruizione di uno dei superbonus previsti per l'efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, l'art. 119, comma 5 prevede per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici privati, pubblici, ad uso pubblico o di nuova costruzione, la possibilità di portare in detrazione al 110% le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La stessa detrazione spetta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione 110%, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Le spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, nel caso siano eseguite congiuntamente ad un intervento che accede all'ecobonus 110% o al sisma bonus 110%, possono essere portate in detrazione nella misura del 110% in cinque quote annuali di pari importo fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

In caso di interventi di:

  • ristrutturazione edilizia,
  • nuova costruzione,
  • ristrutturazione urbanistica,

il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Il nuovo Bonus Fotovoltaico 110%: condizioni di accesso

Le due nuove detrazioni sono subordinate alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

I nuovi Ecobonus, Sismabonus e Bonus Fotovoltaico 110%: soggetti beneficiari

Potranno beneficiare dei nuovi superbonus:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • gli istituti autonomi case popolari (IACP);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Nel caso di interventi per l'efficientamento energetico effettuati su edifici unifamiliari, il Decreto Rilancio prevede che l'ecobonus potenziato al 110% sia fruibile unicamente nel caso l'edificio sia adibito ad abitazione principale.

I nuovi Ecobonus, Sismabonus e Bonus Fotovoltaico 110%: sconto in fattura e cessione del credito

L'aspetto certamente più interessante del Decreto Rilancio è rappresentato dall'art. 121 che disciplina la trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura) e in credito d'imposta cedibile (cessione del credito).

Per quanto concerne la possibilità di esercitare una delle due opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, il Decreto Rilancio impone che:

  • per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus), i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  • per l’adozione di misure antisismiche (sisma bonus), l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. Anche in questo caso i professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Nel caso di cessione del credito del sisma bonus ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di portare in detrazione al 90% i costi sostenutiper l'assicurazione. 

Come per l'ecobonus e il sisma bonus, anche per il bonus fotovoltaico 110% è prevista la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito a determinate condizioni. È, infatti, previsto il rilascio di un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di conformità può essere rilasciato da:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • i responsabili dei centri costituiti dai soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale.

Ma, come tutti ormai sono a conoscenza, per la fruizione delle due opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, dovremo attendere la pubblicazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che definirà le modalità attuative da effettuarsi in via telematica.

Ecobonus, Sismabonus e Bonus Fotovoltaico 110%: cosa fare

Come spesso rispondiamo a chi ci pone domande sulle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), ribadiamo che la prima cosa da fare è valutare la tipologia di intervento/i affidandosi ad un tecnico qualificato che, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità, dovrà effettuare un sopralluogo, consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto (non un progettino o una firmetta su dei moduli, ma un vero e proprio progetto, con la sua importanza ed i suoi costi) che contenga costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi tra quelli che beneficeranno del superbonus del 110%) eviterà problematiche in fase esecutiva, un miglioramento dei risultati e la riduzione dei possibili "imprevisti" che possono sorgere durante la fase esecutiva delle opere.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata