Superbonus 110%: gli interventi trainanti e trainati che accedono all'Ecobonus e tetti di spesa

05/08/2020

Superbonus 110%: l'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto in Italia nuove possibilità per riqualificare energeticamente e strutturalmente gli edifici.

Superbonus 110%: ecobonus e sismabonus per case più efficienti e sicure

Sono state previste, infatti, delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) per gli interventi effettuati dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per il miglioramento dell'efficienza energetica (Ecobonus), la riduzione del rischio sismico (Sismabonus), l'installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110%: il nuovo Ecobonus e gli interventi trainanti e trainati

Per quanto riguarda gli interventi che accedono al nuovo Ecobonus, il Decreto Rilancio ha previsto degli interventi cosiddetti trainanti, ovvero necessari per accedere alla detrazione del 110% e che prevedono alcuni requisiti minimi, e altri trainati, che accedono alla detrazione fiscale maggiorata solo se effettuati contestualmente a quelli trainanti.

Superbonus 110% e decreto Asseverazione: interventi trainanti e spesa massima ammissibile

La bozza di decreto Asseverazione, che il MiSE tarda a pubblicare ma che ormai dovrebbe essere definitiva, riporta nel dettaglio quali sono gli interventi trainanti e quali quelli trainati.

Nel dettaglio, il Decreto Asseverazione riporta i seguenti interventi trainanti:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’edificio medesimo - La spesa massima ammissibile dei lavori sulle parti opache su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al prodotto delle unità immobiliari che compongono l’edificio per:
    • 50.000 euro per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    • euro 40.000 euro per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    • 30.000 euro per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di:
    • caldaie a condensazione
    • pompe di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche
    • pompe di calore ad assorbimento a gas
    • sistemi ibridi caldaia a condensazione
    • sistemi di microcogenerazione
    • collettori solari
    • teleriscaldamento
    • caldaie a biomassa - classe 5 stelle

Nel caso di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, la spesa massima ammissibile dei lavori è pari al prodotto delle unità immobiliari che compongono l’edificio per:

  • 30.000 per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 20.000 euro per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • 15.000 per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Superbonus 110% e decreto Asseverazione: gli interventi trainati e spesa massima ammissibile per le parti comuni

Il Decreto Asseverazione riporta anche l'elenco degli interventi trainati per le parti comuni:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le parti comuni l’involucro dell’edificio con un’incidenza complessiva minore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo avente superficie;
  • sostituzione degli infissi delle parti comuni;
  • schermature solari e chiusure oscuranti delle parti comuni

Per ognuna di queste tipologie di intervento, la spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del “limite di spesa prevista dall’ecobonus” (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell’intervento diviso l’aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l’edificio.

Altri interventi trainati riguardano:

  • intervento, sulle parti comuni, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di:
    • generatori di aria calda a condensazione;
    • generatori a biomassa in classe 5;
    • scaldacqua a pompa di calore.

La spesa massima ammissibile per i suddetti interventi per l’intero edificio risulta pari al prodotto del “limite di spesa prevista dall’ecobonus” (30.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell’intervento diviso l’aliquota del 110% pari a 30.000/1,1 = 27.272 euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l’edificio (o interessate dall’intervento).

  • in abbinamento con impianti fotovoltaici - la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;
  • corredati dei sistemi di accumulo - la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici - la spesa massima ammissibile è di 3.000 per il numero di unità di immobiliari che compongono l’edificio.

Superbonus 110% e decreto Asseverazione: gli interventi trainati e spesa massima ammissibile per le parti private

Il Decreto Asseverazione riporta anche l'elenco degli interventi trainati per le parti private:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le parti private dell’involucro;
  • sostituzione degli infissi.

Per queste due tipologie di intervento la spesa massima ammissibile per l’unità immobiliare risulta pari al prodotto del “limite di spesa prevista dall’ecobonus” (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell’intervento diviso l’aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro).

Sempre per le parti private, altri interventi trainati riguardano:

  • schermature solari e chiusure oscuranti - la spesa massima ammissibile è pari 60.000/1,1 = 54.545 euro per unità immobiliare,
  • Intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianto dotati di:
  • caldaie a condensazione
  • generatori di aria calda a condensazione
  • pompe di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche
  • pompe di calore ad assorbimento a gas
  • sistemi ibridi caldaia a condensazione
  • scaldacqua a pompa di calore

Per questa tipologia di intervento la spesa massima ammissibile è pari 30.000/1,1 = 27.272 euro per unità immobiliare.

Sempre per le parti private, altri interventi trainati riguardano:

  • sistemi microcogenerazione - la spesa massima ammissibile per l’intervento è pari a 100.000/1,1 = 90.909,09 euro;
  • generatori a biomassa - la spesa massima ammissibile è pari a 30.000/1,1 = 27.272 euro;
  • building automation (spesa massima ammissibile previste nel “decreto requisiti ecobonus”)
  • solare termico - la spesa massima ammissibile è pari a 30.000/1,1 = 27.272 euro.

Per l'elenco completo si rimanda alla lettura degli allegati 1 e 2 al Decreto Asseverazioni.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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