Superbonus 110%: Operativo dopo ultimi provvedimenti del MISE e dell’Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 10/08/2020

Superbonus 110%: Dopo gli ultimi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, tutto pronto per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110%.

Il filo conduttore di tutti i provvedimenti per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) (c.d. Superbonus) parte dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per concludersi con i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate datati 8 agosto 2020.

Tutti gli interventi cosiddetti trainanti e trainati (leggi articolo) devono essere effettuati dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per il miglioramento dell'efficienza energetica (Ecobonus), la riduzione del rischio sismico (Sismabonus), l'installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Ricordiamo che, dopo alla conversione in legge del decreto-legge n. 34/2019, hanno fatto seguito:

la Guida dell’Agenzia delle Entrate che spiega attraverso una ricca carrellata di casi pratici, tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione introdotta dal Dl Rilancio (leggi articolo)

il decreto MISE 3 agosto 2020 sulle asseverazioni cosiddetto “Decreto asseverazioni” (leggi articolo) previsto al comma 13 dell’articolo 119 del d.l. n. 34/2020;

il decreto MISE 6 agosto 2020 sui requisiti cosiddetto “Decreto Requisiti” (leggi articolo) previsto al comma 3 dell’articolo 119 del d.l. n. 34/2020;

il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 (leggi articolo);

la Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E (leggi articolo);

 

Superbonus 110%: dopo i provvedimenti del MiSE ecco quelli dell’Agenzia delle Entrate

Dopo la pubblicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) del Decreto Asseverazioni e del Decreto Requisiti Ecobonus, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato:

  • la Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E recante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”;
  • il Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.

Superbonus 110%: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su beneficiari e costi agevolabili

Come chiarito in una nota dell’ultima ora dell’Agenzia delle Entrate, possono accedere al Superbonus 110%:

  • i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione;
  • gli imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera privata.

Tra i costi agevolabili, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano nel plafond:

  • i costi per i materiali;
  • le spese per la progettazione;
  • le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).

Ok alla detrazione per i familiari e i conviventi e anche ai futuri proprietari

Al Superbonus del 110% possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori. La circolare specifica che tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.

Le regole per le partite Iva e i condomini

Ok al Superbonus anche per le persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni, ma se i lavori interessano singole unità immobiliari, allora limitatamente agli immobili estranei all’attività esercitata, appartenenti quindi solo alla sfera “privata” della vita dei contribuenti; questo requisito non è richiesto se i lavori riguardano le parti comuni dei condomini.

Le altre spese agevolabili

La detrazione del 110% si allarga fino a comprendere anche alcune spese accessorie agli interventi che beneficiano del Superbonus, purché effettivamente realizzati. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).

Come fruire dell’opzione alternativa

La Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato dal provvedimento di oggi. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).
Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Le istruzioni per cessionari e fornitori

In caso di esercizio dell’opzione, il provvedimento fissa le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d’imposta. In particolare, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.

Superbonus 110%: la tabella di sintesi con interventi, detrazione, tetti di spesa e numero anni di ripartizione

Ricordiamo, per ultimo, che il Decreto Requisiti minimi Ecobonus, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, riporta un utilissima tabelle di sintesi in cui per ogni tipologia di intervento è riportato:

  • il riferimento legislativo;
  • la definizione dell'intervento;
  • il riferimento all'articolo 2, c. 1
  • la detrazione massima ammissibile;
  • la spesa massima ammissibile;
  • l'aliquota di detrazione;
  • il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione

Ecco di seguito la tabella nell'ultima bozza di Decreto Requisiti minimi Ecobonus.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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