Codice dei Contratti: Modifiche con affidamenti diretti facilitati

La Camera dei Deputati lo scorso 15 marzo ha approvato in prima lettura ed all'unanimità il disegno di legge recante "Norme per la tutela della libertà d'imp...

21/03/2011
La Camera dei Deputati lo scorso 15 marzo ha approvato in prima lettura ed all'unanimità il disegno di legge recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese".
Il testo che passa, ora, all'esame del Senato contiene diverse disposizioni di interesse per il settore, tra cui:
  • misure per la lotta ai ritardi nei pagamenti alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
  • suddivisione degli appalti pubblici in lotti;
  • semplificazione dell'accesso alle gare per le aggregazioni tra pmi;
  • introduzione di modalità per il coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture delle imprese residenti nei territori in cui sono localizzati gli investimenti;
  • istituzione presso le prefetture di elenchi di imprese e fornitori contenenti l'adesione da parte delle imprese a obblighi di trasparenza e tracciabilità dei flussi di denaro;
  • innalzamento da 500.000 a 1 mln di euro della soglia massima entro cui i lavori possono essere affidati con procedura negoziata;
  • innalzamento da 100.000 a 193.000 euro della soglia massima entro cui i servizi di architettettura e di ingegneria possono essere affidati con le norme semplificate dettate dall’articolo 57, comma 6 del Codice;
  • legge annuale a tutela delle micro e piccole imprese.

In particolare, con un articolo aggiuntivo (art. 11-bis) vengono modificati gli articoli 91 comma 1, 122 comma 7-bis e 123 comma 1 del Codice dei contratti che se la legge dovesse essere approvata definitivamente diventerebbero i seguenti:
  • Art. 91 (Procedure di affidamento)
    1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28 si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.
  • Art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia)
    7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 1,5 milioni di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.
  • Art. 123 (Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori)
    1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a 2 milione di euro, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono.

In dettaglio le modifiche ai tre articoli:
  • con la modifica dell'articolo 91, viene innalzato, in pratica, l'originario importo da 100.000 euro a 125.000 euro per le amministrazioni centrali indicate nell’allegato IV del Codice ed a 193.000 euro per le altre amministrazioni rendendo possibile per tutte gli enti appaltanti diversi da quelli indicati nel citato allegato 4, l'affidamentio dei servizi di architettura e di ingegneria di importo a base di gare inferiore a 193.00 l'affidamento con le norme semplificate dettate dall'articolo 57, comma 6 del Codice; si tratta in pratica di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con un invito rivolto ad almeno 5 soggetti;
  • con la modifica dell'articolo 122, viene innalzato l'originario importo di 500.000 euro a 1,5 milioni di euro rendendo possibile l'affidamento dei lavori con con le norme semplificate dettate dall'articolo 57, comma 6 del Codice; si tratta in pratica di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con un invito rivolto ad almeno 3 soggetti;
  • con la modifica dell'articolo 123, viene raddoppiato l'originario importo di 1 milione di euro a 2 milioni di euro rendendo possibile l'utilizzazione della procedura ristretta semplificata per l'appalto di lavori con l'invito di almeno 20 cncorrenti.

Per quanto concerne il provvedimento nel suo insieme è opportuno ricordare che con lo stesso vengono dettate norme relative:
  • alla libertà associativa (art. 3)
  • alla legittimazione ad agire delle associazioni (art. 4)
  • alle procedure di valutazione (art. 5)
  • alla riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese (art. 6)
  • ai rapporti con la pubblica amministrazione (art. 8)
  • alla lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali (art. 9)
  • alla disciplina degli appalti pubblici (art. 11)

In allegato il verbale della seduta della Camera dei deputati in cui viene approvato il testo definitivo del provvedimento e un documento dell'Ance in cui vengono trattate dettagliatamente le previsioni della legge su cui ha espresso parere favorevole la Camera dei deputati.

A cura di Paolo Oreto
© Riproduzione riservata

Link Correlati

Focus Codice